Secondo l'Agenzia delle entrate, la cessione, corrispondente alla detrazione, è consentita al genitore che rientra tra gli altri "soggetti privati" diversi dai fornitori

di Gabriella Lax - In caso di incapienza si può cedere il credito (da Ecobonus) al genitore finanziatore. A sostenerlo è l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 298 ad un interpello.

Richiedente incapiente, cessione Ecobonus al genitore

Il quesito al Fisco viene presentato da un contribuente no-tax area, proprietario di un immobile in cui si dovranno fare lavori di riqualificazione energetica per i quali spettano le detrazioni previste dalla normativa. Il contribuente, in quanto incapiente, potrebbe avere un prestito da parte dei genitori, ma sia il prestito sia i pagamenti ai fornitori sono movimentati tramite bonifici sul suo c/c. L'istante ritiene di poter cedere al genitore il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni, considerando il genitore prestatore come un altro soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Nella risposta, il Fisco parte dalla ricostruzione delle norme che disciplinano la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 14, comma 2-ter del decreto legge n. 63/2013, precisa che la cessione del credito è consentita se il contribuente risulta in condizione di incapienza nell'anno precedente a quello di sostentamento della spesa e, dunque, impossibilitato a usufruire della detrazione. Nel caso di specie l'istante si trova in condizione di incapienza nell'anno che precede al sostentamento della spesa, e potrà cedere il credito d'imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull'unità abitativa di proprietà

, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato. Come stabilisce la risoluzione n. 84/2018, le modalità di cessione del credito sono libere, tuttavia gli adempimenti di comunicazione sono espressamente disciplinati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019. Nello specifico, il cessionario può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione, presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi online dell'Agenzia. In sintesi, nella risposta definitiva, dell'Agenzia stabilisce che un contribuente che rientra nella no-tax area, in condizioni di incapienza, proprietario di un'unità abitativa oggetto di riqualificazione energetica, può cedere il credito, corrispondente alle spese sostenute per i lavori, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.


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