Dal M5S un ddl su equo compenso, con l'obbligo per i committenti di dimostrare di aver pagato il professionista, pena il mancato rilascio del titolo richiesto

di Gabriella Lax - Un disegno di legge per tutelare la professione tecnica nelle attività con committenza privata, allargando il perimetro di applicazione dell'equo compenso, e contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale. A proporlo è Agostino Santillo del Movimento 5 Stelle.

Equo compenso, il ddl

L'obiettivo della proposta, costituita da 5 articoli, è di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché di dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'art. 36 della nostra Carta fondamentale.

Le norme puntano a garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito per le prestazioni professionali rese alla committenza privata: pena il mancato rilascio del titolo richiesto dal committente privato. Come chiarisce Santillo, nello specifico, «si prescrive che ogni istanza presentata alla pubblica amministrazione nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere corredata da una copia della lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente, in riferimento anche alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti a cui sono preordinate le istanze di cui al presente articolo». Ma non solo. In relazione al contrasto all'evasione fiscale

è prescritto «che il committente, per ogni prestazione eseguita da professionista incaricato, trasmette all'ente pubblico preposto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, riportando gli estremi del bonifico bancario o, in mancanza dell'avvenuto integrale pagamento, attestante l'avvenuta corresponsione al professionista dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti».

L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione del contratto e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infine, l'ultimo reca la clausola di invarianza finanziaria. Il disegno di legge è pubblicato nella sezione Lex Parlamento della Piattaforma Rousseau per essere sottoposto a proposte di modifiche e integrazioni da parte degli iscritti, entro il 18 agosto 2019.


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