Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi e dell'insolvenza, che entrerà in vigore a scaglioni e che introduce importanti novità per evitarla più che risolverla

di Annamaria Villafrate - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, contenuto nel dlgs. n. 14/2019, che entrerà in vigore in modalità scaglionata. Il decreto legislativo attua la legge delega n. 155/2017, riformando organicamente la disciplina delle procedure concorsuali, grazie a misure finalizzate a compiere una diagnosi precoce della situazione di difficoltà dell'impresa. Le novità più rilevanti riguardano la disciplina del sovraindebitamento, l'estensione dell'obbligo di nomina degli organi di controllo e l'istituto dell'allerta.

Ratio della riforma della crisi d'impresa

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Finalità della riforma è considerare la crisi d'impresa in un'ottica diversa, non come un evento da risolvere, ma da prevenire ed evitare, attraverso l'istituto dell'allerta.

Entrata in vigore

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Il decreto non entrerà in vigore in un'unica volta, ma in modalità scaglionata, così come sancito dall'art. 389 del testo.

Dal 16 marzo 2019 entreranno in vigore le disposizioni che disciplinano i seguenti aspetti:

  • istituzione dell'albo dei curatori, commissari giudiziale o liquidatori;
  • competenza per la regolazione della crisi o dell'insolvenza in base al luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali;
  • amministrazione straordinaria;
  • certificazione dei debiti contributivi, tributari e premi assicurativi;
  • modalità organizzative dell'impresa e delle società;
  • responsabilità degli amministratori;
  • nomina degli organi di controllo;
  • garanzie per gli acquirenti di beni immobili da costruire.

Dal 15 agosto 2020 invece entreranno in vigore le disposizioni:

  • sulle misure di allerta;
  • sul sovraindebitamento,
  • sul consumatore e le imprese di piccole dimensioni.

Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda la disciplina transitoria, il decreto all'art. 390 dispone che "Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1 (ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto), pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3."

Codice crisi e insolvenza: le principali novità

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Leggendo il testo del decreto risulta che le novità più importi del codice della crisi e dell'insolvenza riguardano:

Istituto dell'allerta

L'allerta ha lo scopo di rilevare la crisi fin dalla sua nascita, grazie alle segnalazioni a cui sono tenuti i soggetti qualificati (Inps, Agenzia delle Entrate, organi di controllo interni), che avranno anche il compito di sollecitare l'immediata soluzione o l'intervento dei soggetti abilitati delle Camere di Commercio.

Organi di controllo

Abbiamo visto che gli organi di controllo rivestiranno un ruolo molto importante nella fase di emersione della crisi. A questi il codice della crisi dedica diverse disposizioni, che modificano diversi articoli del codice civile. L'abbassamento dei parametri previsti per la nomina obbligatoria costringerà molti soggetti ad adeguarsi.

Sovraindebitamento

Il codice definisce il sovraindebitamento come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza." In queste situazioni è prevista l'esdebitazione (cancellazione del debito) senza utilità, con lo scopo di liberare il debitore dai pagamenti e aiutarlo a rientrare nel mercato.

Nuove procedure

  • Il codice introduce il concordato preventivo di gruppo, che con una sola procedura affronta crisi di diverse società.
  • C'è poi la liquidazione giudiziale, ovvero un unico modello processuale per accertare le crisi di tutti i tipi di debitori.
  • Infine la liquidazione coatta amministrativa applicabile solo a determinate imprese.

Leggi anche:

- Il Codice della crisi e dell'insolvenza

- Approvato il Codice della crisi e dell'insolvenza

Scarica pdf Decreto Legislativo n.14 del 12 gennaio 2019

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