Panoramica di tutti i disegni e le proposte di legge che mirano a riformare la disciplina dell'affidamento dei figli

di Redazione - Affidamento dei figli, riforma in arrivo. Oltre al disegno di legge Pillon sono diverse le proposte presentate in Parlamento che mirano ad attuare il "vero affido condiviso" intervenendo a colmare lacune e perplessità prodotte dall'interpretazione della legge 54/2006. Alcune di esse sono già state depositate altre, che StudioCataldi.it ha avuto modo di leggere in anteprima, sono già pronte ma non ancora depositate. Tutte si propongono di "mettere mano" all'insieme di norme che disciplinano la sorte delle famiglie in crisi, proponendo di "superare" l'antico modello monogenitoriale di affidamento, cui si è rimasti vincolati nonostante la riforma del 2006, e intervenendo in modo organico sulla materia.

Ecco una panoramica:

Affido veramente condiviso e addio a residenza abituale: il ddl 942

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Il DDL 942, a firma di Cataldi e Barbuto, modificando l'art. 45 c.c., mira innanzitutto a realizzare il "vero" affido condiviso

, disponendo che "il minore, affidato a entrambi i genitori e rimesso alle loro cure, è naturalmente e automaticamente domiciliato presso entrambi, a prescindere dalla residenza anagrafica, necessariamente unica". Viene eliminato l'obbligo per la coppia di concordare la residenza abituale dei figli. Al momento della crisi, al massimo potrà essere concordata solo la residenza anagrafica.

Attraverso la novella dell'art. 316 c.c., viene fornita anche una definizione di "responsabilità genitoriale" prima mancante, intesa come "l'insieme dei diritti e dei doveri dei genitori che hanno per finalità l'interesse dei figli".

Spese parto, deve partecipare anche il padre

Il ddl introduce l'art. 316-ter c.c. che incrementa la tutela delle madri non coniugate, affermando che ad esse spetta "dal padre un contributo alle spese di parto, nonché un mantenimento personale per i primi tre mesi dopo di esso, ove non in grado di provvedervi".

La tutela è estesa anche ai casi di morte del nascituro.

La ratio - in linea con la filosofia della legge Cirinnà relativa alle convivenze - è da cercare nello stretto legame della madre con il figlio che sta nascendo o è appena nato, per cui va intesa essenzialmente come compresa tra i doveri del padre nei confronti del figlio.

Rapporti coi nonni e i parenti

Viene abrogato l'art. 317-bis e il rapporto del minore con gli ascendenti (e anche con i parenti!) diventa quindi tutelato dall'art. 337-ter comma primo. Un intervento reso necessario sia per ragioni di coerenza e semplicità, sia perché la disposizione attuale restringe la tutela del diritto del minore al rapporto con gli ascendenti e non a tutto l'ambito parentale.

Il minore va sempre ascoltato

Il provvedimento inoltre modifica l'art. 336-bis c.c. e l'art. 337-octies c.c. eliminando la "possibilità che il giudice neghi di fatto diritto di parola al minore, sulla base di una sua anticipata e non documentata valutazione dell'irrilevanza di ciò che volesse dirgli, a dispetto del carattere indisponibile di tale diritto, per come viene introdotto dalle convenzioni internazionali e dallo stesso codice civile".

In definitiva, viene ritenuto preferibile che sia il minore a decidere se vuole essere sentito o meno, sull'esempio del Code Civil francese art. 388.

Bigenitorialità piena: due case, due genitori

La modifica dell'art. 337-ter mira, invece, ad esprimere in modo più efficace "la priorità dell'opzione bigenitoriale", limitando l'ambito di applicazione dell'affidamento esclusivo (articolo 337-quater).

Viene eliminato nello specifico il generico riferimento all'interesse del minore, viene evidenziata la scelta a favore di "due case", purchè ciò permetta di continuare ad avere entrambi i genitori. Viene inoltre ridotta la conflittualità all'interno della coppia, "stabilendo che il giudice nel decidere le modalità della frequentazione (ad es., chi si sposta per accompagnare i figli dall'altro) e nell'assegnare i compiti di cura a ciascun genitore deve tenere conto della propensione di ciascuno a rispettare l'altro, dando la preferenza, in nome dell'interesse della prole, a quel «fairly parent», genitore corretto e leale, nel quale la giurisprudenza anglosassone già da tempo individua quello meglio in grado di allevare i figli".

Mantenimento diretto

La pdl inoltre rende ineludibile "la prescrizione a favore del mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata".

Mette ordine altresì ai parametri di cui il giudice deve tenere conto per fissare l'assegno, eliminando tra l'altro il riferimento al tenore di vita, e stabilito che in caso di trascuratezza da parte di uno dei genitori questi perda la possibilità del mantenimento diretto e sia obbligato a versare un assegno all'altro. Si introduce anche una clausola di salvaguardia a tutela dei figli nati da seconde unioni di genitori separati, che non di rado rischiano di vivere in condizioni più disagiate rispetto a quelli di primo letto. Si evidenzia che l'assegno di mantenimento ha presenza e funzione meramente integrativa e residuale.

L'assegnazione della casa familiare

Il ddl mette ordine anche alle norme riguardanti l'assegnazione della casa familiare, abrogando il comma 6 dell'art. 6 della Legge 898/1970, le cui prescrizioni sono in contraddizione con l'art. 337-sexies c.c.

Viene previsto, in sostanza, "implicitamente" che il problema dell'assegnazione della casa familiare deve porsi solo in via eccezionale, ovvero quando non si è potuto rispettare - per ragioni oggettive come la distanza tra le abitazioni - il diritto indisponibile dei figli ad essere presenti in misura simile presso ciascuno dei genitori. In tal caso, infatti, la casa non può che restare al proprietario.

Limitatamente, dunque, a situazioni che devono essere residuali se si rispetta le legge, ci si deve comunque chiedere se ai figli convenga abitare prevalentemente nella casa familiare oppure no. Se il figlio frequenterà più o meno simmetricamente i due genitori invece sarà per lui indifferente se nella casa familiare abiterà il genitore proprietario o l'altro. Anzi, nei casi ordinari non ci sarà più motivo, fino dalla prima decisione, per assegnare l'abitazione al non proprietario. Ciò alleggerirà notevolmente il contenzioso tra gli ex.

In ogni caso, il ddl prevede, per ragioni di equità, "un contributo abitativo a favore di chi lascia la casa familiare non solo e non tanto per un principio di solidarietà, ma essenzialmente per non esporre i figli a difficoltà abitative, o addirittura alla perdita della possibilità di pernottare da un genitore di scarse risorse economiche".

La coordinazione genitoriale

Viene ufficializzato l'istituto della "coordinazione genitoriale" già proficuamente applicata all'estero, quale supporto nei casi di elevata conflittualità che può essere meglio gestita attraverso una precisa descrizione delle regole e ripartizione dei compiti tra i genitori, realizzata con un attento Piano genitoriale. La coppia potrà scegliere il supporto del CG autonomamente oppure sarà il giudice a nominarlo col consenso delle parti.

Mediazione familiare con avvocato

L'art. 13 del ddl restituisce alla mediazione familiare il riconoscimento pieno che aveva ricevuto nella penultima stesura della legge n. 54 del 2006 da parte della Commissione Giustizia della Camera, aggiungendo, a garanzia del pieno rispetto della normativa e dei diritti delle parti, l'assistenza di un avvocato in caso di accordo, al momento della relativa omologa.

L'articolo, formulato in modo da prevenire la possibilità di false dichiarazioni per evitare il passaggio informativo, colloca, inoltre, più appropriatamente la norma all'interno della fase pregiudiziale, dopo l'art. 706 c.p.c .

Sanzioni per i genitori inadempienti

L'articolo 16 del ddl, infine, integrando la precedente previsione dell'articolo 709-ter c.p.c., interviene in quelle situazioni in cui un genitore compie azioni unilaterali che richiederebbero l'accordo dell'altro (ad esempio, cambiando residenza e portando il figlio con sé, oppure iscrivendo il figlio ad istituti scolastici di propria esclusiva scelta, ecc.), azzerando tali iniziative, attraverso la previsione non solo di un meccanismo punitivo o risarcitorio del danno (come attualmente previsto), ma, ove possibile, con "il ripristino dello stato antecedente, ovvero interventi mirati alla restituzione o compensazione di quanto indebitamente sottratto o negato (si pensi, ad esempio, a giorni di frequentazione saltati)".

Rapporto figli-genitori equilibrato e continuativo: il DDL 768

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Punta molto sul rapporto tra figli e genitori il DDL 768, d'iniziativa dei Senatori Galloni, Modena e altri, che si apre con una proposta di modifica dell'articolo 337-ter del codice civile, decretando che i minori hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori, con pari frequentazione, responsabilità e impegni, salvo i casi di impossibilità materiale (che comunque non può determinare una frequentazione da parte di un genitore inferiore a un terzo del tempo). Tutelati anche i rapporti con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale, con i quali vanno conservati rapporti significativi.

Secondo quanto si legge nel DDL, l'affidamento condiviso, così come delineato, non può trovare ostacolo né nell'età dei figli, né nella distanza tra le abitazioni dei genitori, né nel tenore dei loro rapporti.

Mantenimento diretto

Il DDL 768 introduce anche il principio del mantenimento diretto e per capitoli di spesa, del quale ciascun genitore deve farsi carico in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità e i capitoli di spesa sono rimessi all'accordo dei genitori e, in via solo subordinata, alla decisione del giudice. In ogni caso, deve essere comunque assegnata valenza economica ai compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

Quando è escluso l'affidamento

Un genitore può essere escluso dall'affidamento solo in caso di rischio di pregiudizio del minore, sul quale il DDL si sofferma elencando alcune ipotesi idonee a integrarlo. Ad esempio, la violenza sia fisica che psicologica e le manipolazioni dei figli volte al rifiuto o all'allontanamento dell'altro genitore. In ogni caso, nel rispetto del diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, è previsto sempre il tentativo di recupero del genitore abusante o carente.

Resta fermo poi il diritto/dovere del genitore cui i figli non siano affidati di vigilare sulla loro salute, sulla loro istruzione e sulla loro educazione.

Casa familiare

Con riferimento alla casa familiare, si prevede che, se la frequentazione dei genitori è necessariamente sbilanciata, il parametro esclusivo per disporne l'assegnazione è quello dell'interesse dei figli, con obbligo di compensarne le conseguenze economiche.

Inoltre, se il genitore non assegnatario non riesce a garantire ai figli una dimora adeguata nei tempi di permanenza presso di lui, il giudice può stabilire, a carico dell'altro genitore, un contributo a fini abitativi.

Il figlio deve contribuire alle spese familiari

Il DDL affida poi al figlio, divenuto maggiorenne, l'obbligo di collaborare con i genitori e di contribuire alle spese familiari finché convivente. La maggiore età fa inoltre sorgere in capo al figlio il diritto di essere direttamente titolare dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il suo mantenimento o delle somme eventualmente versate dai genitori in suo favore.

Mediazione familiare

Anche del disegno di legge 768 si segnala, infine, l'obbligo dei genitori di ricorrere alla mediazione familiare prima che al giudice, in tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, fatta eccezione esclusivamente per i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori.

Cambio di residenza previo consenso: la pdl 269

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Meno "categorica" rispetto all'affidamento "veramente" condiviso dei figli, ma pur sempre concentrata su di esso, è la proposta di legge 269, d'iniziativa dei deputati Molteni e altri, per la quale la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori deve solo essere valutata prioritariamente. In alternativa, il giudice deve stabilire a quale genitore i figli vanno affidati, determinando i tempi e le modalità di permanenza dei figli presso ciascuno di essi.

Tre giorni con ognuno

L'affidamento condiviso va in ogni caso disposto sin dalla prima udienza, con la precisazione che i minori devono restare presso ciascun genitore per almeno tre giorni settimanali, anche non consecutivi, a meno che non vi sia una specifica richiesta di uno di essi, supportata da ragioni tali da giustificare un diverso assetto.

Attenzione al cambio residenza

La proposta di legge 269 si rivela particolarmente severa in merito al cambio di residenza: il genitore che vuole procedervi deve ottenere il preventivo consenso dell'altro, il quale è chiamato ad esprimersi entro trenta giorni. Di fronte a un rifiuto ingiustificato, è possibile rivolgersi al giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione al cambiamento.

Se mancano sia il consenso dell'altro genitore che il provvedimento del giudice tutelare, il genitore che modifichi la residenza è tenuto a risarcire il danno eventualmente verificatosi.

Rapporti con i parenti

Se sono intervenuti provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di un genitore o di entrambi, i minori vanno affidati prioritariamente ai parenti entro il quarto grado, anche se non hanno avuto rapporti significativi con essi. Solo in via eccezionale e straordinaria, può essere disposto l'affidamento a terzi estranei.

In ogni caso, viene tutelato il diritto di ascendenti, fratelli e sorelle dei genitori di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, assegnando a tali soggetti la possibilità di ricorrere al giudice ordinario nel caso in cui tale loro diritto venga compromesso.

Gli accordi dei genitori vanno sempre favoriti: la pdl 2032

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La proposta di legge 2032, di iniziativa del deputato Cataldi, torna a sancire a gran voce la garanzia dell'affidamento condiviso dei figli, formula ordinaria e privilegiata, che comporta la condivisione di tutte le facoltà connesse alla responsabilità genitoriale e la presenza dei minori presso ciascuno di essi secondo tempi ispirati, almeno tendenzialmente, alla parità.

Per l'eventuale deroga al principio della frequentazione paritetica, se il figlio ha più di tre anni, è richiesta una motivazione esplicita e specifica.

Sull'affidamento e il mantenimento dei figli vanno in ogni caso favoriti, in ogni fase processuale, gli accordi eventualmente raggiunti dai genitori, anche se solo parziali. Se questi non sono contrari all'interesse della prole, infatti, il giudice è tenuto a ratificarli, con possibilità, se sono incompleti, di inserirli nei suoi provvedimenti.

Responsabilità genitoriale separata: serve il progetto

Con riferimento all'ordinaria amministrazione, è possibile per il giudice stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Il presupposto è che vi sia un progetto unitario che assicuri la continuità delle indicazioni educative.

Per il resto, le decisioni inerenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore vanno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

Mantenimento diretto: come determinare il carico

Anche la proposta di legge 2032 prevede che il mantenimento diretto debba essere privilegiato nella misura più ampia possibile, eventualmente affiancandolo con un assegno perequativo periodico.

Per la determinazione del carico del mantenimento diretto (e dell'eventuale assegno), oltre che al reddito dei genitori e alle esigenze dei figli, occorre attribuire valore ai compiti domestici di cura, sempre mantenendo come riferimento il precedente tenore di vita.

Assegnazione della casa coniugale ai figli

Merita infine di essere segnalata la possibilità di assegnare la casa coniugale direttamente ai figli, sebbene in maniera del tutto eccezionale. Il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato e non può avere una durata complessiva superiore a tre anni.

Nel provvedimento va indicato il genitore che deve farsi carico della gestione amministrativa e di fatto della casa e delle spese o in che misura deve farsene carico ciascuno dei genitori in caso di condivisione di tali compiti.

Le spese del parto: il ddl 782

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Da ultimo, ricordiamo il DDL 782, d'iniziativa del senatore Grassi, che, come il DDL 942, si occupa del mantenimento dei figli già al momento del parto, specificando che, se i genitori non sono coniugati, il padre deve sempre fornire assistenza morale alla madre, con la quale deve condividere anche tutte le spese non coperte dal SSN, che vanno suddivise in maniera proporzionale alle risorse economiche di ciascuno.

Se, poi, la madre non è provvista di risorse economiche sufficienti, il padre deve sempre provvedere al suo mantenimento per un periodo di cinque mesi.

Tutti i predetti obblighi sussistono anche nel caso in cui il figlio muoia durante il parto.

Affidamento: la migliore qualità della vita

Con riferimento all'affidamento dei minori, il DDL 782 apre maggiori spiragli all'affidamento esclusivo, sancendo che la scelta per questo o per quello condiviso va fatta in funzione dell'interesse concreto dei figli, tenuto conto di tutte le circostanze necessarie per assicurare loro la migliore qualità della vita e dello sviluppo della personalità.

Dalla successiva lettura del testo emerge, tuttavia, anche in questo caso una naturale preferenza per l'affidamento condiviso, che viene dettagliatamente descritto, con indicazione delle linee guida che il giudice deve seguire nel determinarne il contenuto e le modalità di esercizio.

Mantenimento dei figli e casa coniugale

Anche in questo caso, si sancisce la regola del mantenimento diretto e per capitoli di spesa, che può essere sostituito da un assegno nel caso in cui un genitore non provveda alle necessità del figlio in forma diretta per le parti di sua spettanza.

Come nel DDL 768, si stabilisce, poi, che se il genitore al quale non è assegnata la casa coniugale non è dotato di mezzi economici sufficienti per garantire un'adeguata dimora alla prole nei tempi di permanenza presso di lui, il giudice può porre a carico dell'altro un contributo a fini abitativi.


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