Il Consiglio nazionale forense con la circolare 4-C-2018 del 28 maggio scorso ha apportato delle modifiche ai criteri di nomina dei difensori d'ufficio già adottati con delibera del 22 aprile 2016

di Gabriella Lax - Cambiano i criteri per la nomina dei difensori d'ufficio. Lo comunica il Consiglio nazionale forense, con la circolare 4-C-2018 del 28 maggio scorso (sotto allegata) che apporta delle modifiche ai criteri già adottati con delibera del 22 aprile 2016.

Difensori d'ufficio, le modifiche ai criteri di nomina

Le modifiche chiariscono che i consigli dell'ordine, in casi particolari e per attività urgenti o delegate, possono avere liste separate che comprendano avvocati che abbiano lo studio nelle vicinanze del luogo di svolgimento delle attività urgenti.

Circa la reperibilità dei difensori d'ufficio saranno considerati, per la normativa, immediatamente reperibili i difensori d'ufficio che abbiano chiesto l'inserimento nelle liste per gli indagati o imputati arrestati o detenuti nonché difensori d'ufficio per minorenni arrestati o detenuti.

In caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti del procedimento, anche nel caso di delega, ad altra autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore d'ufficio dall'inizio nominato potrà essere sostituito a richiesta ex articolo 97, comma 5 del codice di procedura penale. Questa previsione si può applicare anche ai difensori d'ufficio nel processo minorile.

Per i processi a minori, i difensori d'ufficio, scelti tra quelli che hanno chiesto di essere inseriti nelle liste, sono individuati in relazione all'appartenenza al foro nel cui distretto è stato commesso il reato o in mancanza, attingendo alla lista tenuta dall'ordine distrettuale di residenza dell'indagato.

Circolare Cnf difensori d'ufficio

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