La Commissione europea presenta un pacchetto di norme per completare il quadro della riforma comunitaria Iva

di Gabriella Lax - Pronta la riforma dell'Iva da parte dell'unione europea. Toccherà al venditore applicare l'imposta sul valore aggiunto dovuta su una vendita di beni ad un acquirente stabilito in un altro Stato membro, applicando l'aliquota dello stato membro di destinazione. Invece, l'acquirente della merce sarà responsabile dell'Iva solo nel caso in cui esso sia un soggetto passivo certificato. Come riporta Italia Oggi, su questi principi si basano le nuove regole per completare la riforma dell'imposta comunitaria, illustrate dalla Commissione europea (sotto allegate).

Iva, la riforma della Commissione europea

Gli obiettivi da conseguire sono dunque la semplificazione dell'Iva ed il contrasto alla frode, che si registra pari a 50 miliardi di euro l'anno. Al momento nel sistema dell'Iva, gli scambi di beni fra imprese si compongono di due momenti: una vendita in esenzione dall'Iva nello Stato membro di origine e dopo un acquisto sottoposto a imposta nello Stato membro di destinazione. Le nuove norme eliminano questa ripartizione artificiosa delle operazioni commerciali.

Secondo i calcoli della Commissione per semplificare il passaggio alle nuove norme sull'Iva per le imprese, le modifiche presentate prevedono delle disposizioni per dotarsi di un portale online «One-Stop-Shop», destinato a tutti gli operatori B2B dell'Ue. Si tratta di un sistema aperto anche alle imprese stabilite al di fuori dell'Unione che desiderano vendere ad altre imprese nell'Ue, sostituendo quindi la necessità di registrarsi in ogni singolo stato membro in cui vogliono operare.

Quando la riforma sarà in vigore, le imprese dovranno nominare un rappresentante nell'area del mercato unico, che tratterà le questioni di Iva per loro conto. Le modifiche presentate hanno lo scopo di rafforzare il carattere di autodisciplina dell'Iva e di ridurre il numero di adempimenti amministrativi che spettano alle imprese durante la vendita ad altre imprese Ue. Gli obblighi di comunicazione relativi al regime transitorio non saranno, d'ora in avanti, necessari per lo scambio di beni. La fatturazione relativa agli scambi europei viene disciplinata dalle norme dello Stato membro del venditore, rendendo quindi, secondo la commissione, il processo meno oneroso.

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Foto: 123rf.com
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