Le dichiarazioni shock di Familylegal che suggerisce tre modi "leciti" per sottrarsi al pagamento

di Gabriella Lax - In attesa della decisione della Corte di Cassazione sui criteri per stabilire l'attribuzione dell'assegno di divorzio all'ex coniuge, c'è chi arriva a ingegnarsi per dare suggerimenti su come sottrarsi al pagamento. A suggerirli, come riporta Adnkronos, è l'avvocato Lorenzo Puglisi, presidente e fondatore dell'associazione Familylegal.

Tre modi leciti per non pagare l'assegno divorzile secondo Familylegal

Punto focale dell'assegno divorzile

è la possibilità di conseguire una quota sostanziosa del Tfr dell'ex marito in genere. L'art. 12-bis della legge sul divorzio stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare dell'assegno divorzio, alla percentuale del 40% dell'indennità di fine rapporto, maturata negli anni coincidenti con il matrimonio e percepita dall'altro coniuge all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza, anche qualora il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione.

Il problema in questo caso si risolve facilmente, secondo il legale, semplicemente facendo confluire il proprio Tfr in un fondo pensione, poiché, secondo la Cassazione a Sezioni Unite, si tratta di somme che possono essere considerate nel calcolo del 40% in quanto «il loro ambito applicativo dovrebbe essere confinato alla retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore durante gli anni di svolgimento del rapporto e non anche a contributi da cui i lavoratori non possono trarre alcun immediato arricchimento».

Qualche accorgimento va preso anche rispetto all'assegnazione della casa coniugale.

In molti casi non è stato sufficiente intestare l'immobile a un parente (ad esempio i genitori) per evitare all'ex di ottenere in giudizio il diritto ad abitarvi fino all'indipendenza economica dei figli. In questi casi, secondo la Suprema Corte la casa rimane ai nipoti perché è stata messa a suo tempo a disposizione proprio affinché vi si potesse insediare la vita familiare, e può esserne chiesta la restituzione solo quando ne cesserà la naturale funzione: ovvero in casi di separazione al raggiungimento della indipendenza economica dei figli. La restituzione è ammessa prima del verificarsi di tale condizione esclusivamente se è indispensabile per i proprietari, ovvero in buona sostanza, se vi debbano abitare perché non possiedono altri immobili.

Le soluzioni proposte sono due: «Prima di separarsi optare per un immobile in affitto di modo che al momento della formalizzazione della rottura l'unico rischio sia quello di vedersi addebitare il canone di locazione oppure intestare in tempi non sospetti l'immobile familiare a una società immobiliare non riconducibile a nessuno dei prossimi congiunti».

In ultima analisi la terza soluzione è la delocalizzazione all'estero. Agevolato, in questa situazione, è chi svolge attività non radicate nel nostro Paese (ad esempio gli informatici o i consulenti globali), in questo caso facilmente c'è la possibilità di aprire una società o una partita iva all'estero rendendo, quindi, certamente più difficoltosa la quantificazione del reddito effettivamente percepito. Sottolinea Puglisi, «Non dimentichiamo che l'eventuale esecuzione forzata da parte di un ex coniuge all'estero è ostacolata da fattori relativi ai costi e alle difficoltà oggettive ad affidarsi ad un legale straniero».


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