L'elenco delle modifiche apportate al codice di procedura penale dal D.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11 attuativo della riforma Orlando

Avv. Francesca Servadei - Dal 6 marzo 2018 sono entrate in vigore le nuove disposizioni della Riforma Orlando, attuate con Decreto Legislativo numero 11/2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2018.

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L'elenco delle modifiche al codice di procedura penale

Le modifiche, aventi il fine di riformare il processo penale alla luce della celerità e della semplificazione, sono le seguenti:

- Articolo 568, IV comma, con il quale il Pubblico Ministero può proporre ricorso per Cassazione nell'interesse dell'imputato;

- Articolo 570, comma 1, cpp, in tema di impugnazione del pubblico ministero stante quanto indicato nell'articolo 593 bis, quest'ultimo introdotto con il decreto in esame;

- Articolo 593 c.p.p., nel 1 comma sono indicate le casistiche nelle quali è ammesso l'appello del pm contro le sentenze di condanna e quelle nelle quali può impugnare l'imputato; nel 2 comma: viene data la possibilità al Pubblico Ministero di appellare le sentenze di proscioglimento e l'imputato può impugnarle a meno che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso;

- Articolo 593 terzo comma: si estende l'inapplicabilità anche alle ammende, nonché alle sentenze di proscioglimento ovvero di non luogo a procedere che riguardano contravvenzioni sanzionate con ammenda o con pena alternativa;

- Articolo 438 comma 3 quater cpp, con il quale si statuisce l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere per contravvenzioni punite solo con ammenda o con altra pena;

- Articolo 593 bis cpp, il 1 comma prevede quali sentenze del GIP, del Tribunale e della Corte di Assise possono essere appellate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale; il 2 comma prevede che il Procuratore generale presso la Corte di Appello può appellare ma solamente nel caso vi sia avocazione ovvero acquiescenza del Procuratore della Repubblica;

- Articolo 428 comma 1, lettera a) cpp: anche nel caso di sentenze di non luogo a procedere il Procuratore generale ha la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere entro i limiti indicati dal novellato 392-bis, comma 2 cpp.;

- Articolo 595 cpp in materia di appello incidentale è interamente riscritto, consentendo all'imputato di proporre appello entro 15 giorni e nello stesso termini proporre memorie;

- Articolo 606 comma 2 bis cpp: contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace si può far ricorso in cassazione per motivi relativi alla violazione di legge;

- Introduzione dell'articolo 165 cpp: obbligo per il giudice di pace di trasmettere al giudice per l'impugnazione tutti i dati essenziali per una celere definizione del processo;

- Articolo 166 bis cpp: consente un miglior dialogo tra le diverse Procure;

- Articolo 39 bis del Decreto Legislativo n. 274/2000: avverso le sentenze pronunciate in grado di appello, il ricorso può avvenire solo per Cassazione limitato al motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettera a), b) e c) cpp.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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