Un disegno di legge appena assegnato alla commissione giustizia della Camera per l'esame prevede di attribuire agli avvocati il potere di autenticazione delle scritture private

di Lucia Izzo - Anche agli avvocati potrebbe essere attribuito il potere di autenticazione delle scritture private. Lo prevede il disegno di legge n. 2491 (qui sotto allegato) che è stato assegnato lo scorso 17 novembre alla Commissione Giustizia della Camera per l'esame.


La proposta di legge (d'iniziativa della deputata Gullo) evidenzia la possibilità attualmente riconosciuta agli avvocati di autenticare le procure giudiziali, ma non, invece le scritture private. Un'attività che si sostanzia in una mera attestazione circa l'apposizione di una firma, in un certo luogo, da parte di una determinata persona la cui identità è accertata dal soggetto davanti al quale tale sottoscrizione è stata apposta.


Poiché tale attività può essere effettuata dai soggetti più diversi e per le esigenze più varie, la proposta si duole del fatto che non trovi applicazione in merito ad attività che spesso sono strettamente legate a a quella che svolge il legale.

Avvocati: potere di autenticare le firme

Per tali ragioni l'art. 1 si propone di attribuire all'avvocato il potere di autenticare le firme apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali anche a contenuto non esclusivamente giuridico. Un'attività che non andrebbe a incidere sulle disposizioni attribuenti il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali.


L'autenticazione dell'avvocato si sostanzierebbe in un'apposizione della firma del professionista a margine di ciascuna pagina dell'atto oggetto di autenticazione e in calce alla stessa, con indicazione della data e del luogo ove la stessa è stata sottoscritta.


A seguito dell'autenticazione delle sottoscrizioni, sarà possibile procedere alla trascrizione di uno dei contratti o di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico e, in tal caso, all'operazione di autenticazione delle firme dovrà partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Avvocati tenuti a verificare la validità della scrittura

Una simile prerogativa, si legge nella relazione introduttiva, richiederà, altresì, la verifica della validità della stessa scrittura, con particolare riguardo alla determinatezza del suo oggetto, della sua interpretazione, rimuovendo possibili locuzioni oscure o fuorvianti, e della sua efficacia.


L'art. 2 del d.d.l., pertanto, stabilisce che il legale incaricato, da una o da tutte le parti contraenti, di autenticare le firme apposte alla scrittura privata sarà obbligato alla verificare di validità della stessa e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere.


L'avvocato che sottoscriverà, per presa visione, il contratto o la dichiarazione unilaterale dovrà quindi rispondere, sul piano disciplinare e della responsabilità professionale, rischiando sanzioni laddove la scrittura presenti eventuali vizi, idonee a invalidare o rendere inefficace il contratto stesso, che egli avrebbe dovuto conoscere.

Avvocati: scrittura autenticata è titolo esecutivo

L'art. 3 del disegno di legge, inoltre, propone di conferire alla scrittura privata autenticata dall'avvocato valore di titolo esecutivo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione dei diritti.


Inoltre, l'art. 4 prevede l'istituzione di un apposito Registro Cronologico in cui confluiranno tutte le scritture private autenticate dal legale nonché la previsione che il CNF si impegni a emanare direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di autenticazione.


Infatti, chiarisce la relazione introduttiva, qualora il contratto produca effetti suscettibili di incidere sui registri immobiliari, il notaio rogante, ove fosse necessaria la stipulazione di atto pubblico, dovrà tener conto, sul piano dei compensi, del lavoro già svolto dall'avvocato.


Compenso che, tuttavia, non dovrà lievitare in ragione dell'intervento dei due professionisti e nessun costo aggiuntivo dovrà gravare sull'utente.

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