Il provvedimento dovrebbe giungere questa settimana al tavolo del Governo, insieme al decreto sulle intercettazioni e al Ddl sulle agromafie

di Valeria Zeppilli - La legge numero 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto scorso, ha delegato il Governo ad adottare nel termine di un anno degli appositi decreti legislativi per la modifica del regime di procedibilità per alcuni reati, prevedendo, in particolare, la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria).

La legge fa espressamente eccezione per il delitto di violenza privata, per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale e per il caso in cui ricorrano determinate condizioni, meglio specificate più avanti.

Decreto all'esame del Governo

La notizia è che il decreto legislativo sulla procedibilità a querela dovrebbe arrivare sul tavolo del Governo già questa settimana, accompagnato dal decreto che attua la delega

sulle intercettazioni (anch'essa contenuta nella legge numero 103) e dal disegno di legge Caselli sulle agromafie. Si iniziano, quindi, a compiere i primi passi concreti per l'estensione del numero dei delitti che, per essere procedibili, richiedono la querela della persona offesa.

In conformità a quanto disposto dalla delega, tuttavia, la procedibilità d'ufficio non sarà comunque toccata, oltre che con riferimento agli specifici delitti già citati sopra, anche se la persona offesa

è incapace per età o infermità, se si tratta di un reato contro il patrimonio dal quale sia derivato alla persona offesa un danno di rilevante gravità o se ricorrono le circostanze aggravanti ad effetto speciale o le circostanze di cui all'articolo 399 del codice di procedura penale.

Termine per proporre la querela

Sempre attenendosi alle indicazioni fornite dal legislatore con la legge varata la scorsa estate, il Governo dovrà poi prevedere che per i nuovi reati perseguibili a querela, qualora la loro commissione sia antecedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative, il termine per presentare la querela, se la persona offesa ha già avuto notizia del fatto costituente reato, decorra da tale data.

Nel caso in cui, invece, sia già pendente il procedimento, dovrà essere stabilito l'onere, in capo al PM o al giudice, di informare la persona offesa della facoltà di esercitare il suo diritto di querela. In tal caso, il termine per provvedervi inizia a decorrere dal giorno in cui viene fornita tale informazione.


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Valeria Zeppilli

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