di Lucia Izzo - La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi a arbitri e conciliatori sarà garantita da un sistema informatizzato che provvederà a designare l'incaricato, a meno che i professionisti non siano individuati in accordo dalle parti.
Si tratta di una delle previsioni contenute nello Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Lo schema di decreto è giunto innanzi al Consiglio di Stato che ha espresso il consueto parere (qui sotto allegato) al fine della definitiva emanazione a seguito dell'esame del Parlamento.
Designazione di arbitri e conciliatori
Il Ministero evidenzia che l'oggetto del regolamento consiste (nell'ambito delle modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie) nella definizione della natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa ed economica delle predette camere, nella individuazione della sede, nella previsione degli organi e delle funzioni delle camere, nella statuizione dei criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori.
In particolare, all'articolo 9 (Criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione) dello schema di decreto illustrato sono disciplinati i criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione: il Consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.
In presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, il Consiglio direttivo stabilisce l'area professionale di riferimento e procede alla designazione, con rotazione nell'assegnazione, sitema che non opera nei casi nei quali gli arbitri siano individuati concordemente dalle parti.
Costituzione, sede e personale
Il decreto prevede che i consigli dell'ordine possano, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione.
Il Consiglio di Stato precisa che, seppure sia opportuno che le camere arbitrali e di conciliazione, in ragione dei compiti giustiziali ad esse assegnati, dispongano di una significativa autonomia funzionale, quest'ultima non può oscurare l'inscindibile collegamento organico con l'ordine di riferimento.
Si richiede, pertanto, un raccordo con l'analoga autonomia dell'ordine, alla cui contabilità essa va ricondotta (si riserva al Ministero della Giustizia individuare la soluzione normativa più funzionale a realizzare detto collegamento).
L'articolo 5 (Sede e personale dipendente) prevede che la camera svolga le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine ove istituita, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine, con l'opportunità di avvalersi, precisa il Consiglio di Stato, del personale dipendente dello stesso consiglio.
Il Consiglio direttivo
Tra gli organi della Camera spicca il Consiglio direttivo, organo amministrativo composto da membri, nominati con delibera dal consiglio dell'ordine, individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza (avvocati e docenti universitari).
Se il decreto prescrive che i membri del Consiglio direttivo debbano essere "almeno cinque", il Consiglio di Stato suggerisce che siano in numero "non superiore a cinque" e che sia valutata altresì la possibilità di stabilire soglie numeriche differenziate per fasce, in relazione alla consistenza numerica degli iscritti ai vari ordini.
Per il Consiglio di Stato, inoltre, è preferibile una soluzione normativa che differenzi la durata della carica del consiglio direttivo da quella del consiglio dell'ordine; ciò soprattutto in considerazione del fatto che il consiglio direttivo presiede al funzionamento di un organo investito di funzioni giustiziali, funzioni cioè la cui caratteristica ontologica è l'indipendenza.
Obbligo di riservatezza, incompatibilità, indipendenza
L'articolo 11 (Obbligo di riservatezza) impone ai componenti del consiglio direttivo, agli arbitri, ai conciliatori e al personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle procedure di arbitrato e conciliazione l'obbligo di mantenere riservata ogni informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.
Inoltre, la normativa disciplina le ipotesi di incompatiblità e i requisiti di onorabilità a cui devono sottostare arbitri e conciliatori. Il consiglio direttivo potrà revocare, previa audizione dell'interessato, l'iscrizione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore che sia divenuto incompatibile secondo le disposizioni dello stesso regolamento.
Lo schema di decreto prevede gli arbitri e conciliatori, a partire dal momento della nomina e per tutta la durata del procedimento, debbano rimanere indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione.
Arbitri e conciliatori non possono considerarsi imparziali se essi stessi, ovvero un altro professionista associato o che eserciti la professione nei suoi stessi locali, abbiano assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.
L'arbitro e il conciliatore saranno tenuti a comunicare, nel corso del procedimento, ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.
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