Da oggi in vigore i due regolamenti sull'abilitazione alla professione e sui 6 requisiti per restare iscritti all'albo

di Marina Crisafi - Entrano in vigore oggi i due decreti del ministero della Giustizia (qui sotto allegati) che dettano le nuove regole per affrontare gli esami di stato per abilitarsi all'esercizio della professione forense e i requisiti per rimanere iscritti all'albo degli avvocati.

Di seguito le principali novità introdotte:

Le nuove regole sugli esami di Stato

Come prevede il d.m. n. 48/2016, le prove di abilitazione alla professione forense dovranno ispirarsi alla totale trasparenza.

Le principali novità introdotte riguardano le modalità di svolgimento degli esami sia scritti che orali. Quanto ai primi, la trasmissione dei temi formulati per ciascuna prova, dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata e nell'arco di tempo tra i 120 e i 60 minuti precedenti l'ora di inizio.

I testi inoltre saranno protetti da un meccanismo di crittografia e la "chiave" sarà affidata al ministero, pubblicata in un'area riservata del sito istituzionale e decrittata all'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta.

Novità anche per lo svolgimento delle prove che si effettueranno senza l'ausilio dei codici commentati.

Quanto alle prove orali, la più grossa novità è la modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati, che saranno individuate tra quelle contenute in un apposito database tramite estrazione informatica. Il decreto stabilisce inoltre che la prova è pubblica e che la sua durata va da un minimo di 45 minuti a un massimo di 60.

Le nuove disposizioni, a seguito del rinvio disposto con il decreto milleproroghe dello scorso anno, saranno operative dalla sessione di esami di dicembre 2017.

I requisiti per rimanere avvocati

In base alle nuove regole, attuative dell'art. 21 della riforma forense, per rimanere iscritti all'albo degli avvocati occorrerà possedere contemporaneamente i seguenti sei requisiti:

a) essere titolare di una partita IVA attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) avere l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

L'accertamento dell'esercizio della professione in modo "effettivo, continuativo, abituale e prevalente" sarà effettuato ogni tre anni dal consiglio dell'ordine territoriale, fatta eccezione per chi è iscritto all'albo da meno di 5 anni.

Le modalità degli accertamenti da parte dei Coa saranno dettate da un apposito decreto ministeriale la cui adozione è prevista entro il 22 ottobre prossimo.

Ove venga accertata la mancanza di uno o più requisiti, il Coa disporrà la cancellazione, previo invito al professionista di dimostrare la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

In caso di cancellazione, l'avvocato potrà riottenere l'iscrizione, qualora dimostri di aver acquisito i requisiti necessari ovvero, per alcuni casi, non prima di 12 mesi dall'esecutività della delibera.

Decreto ministero giustizia n. 47/2016
Decreto ministero giustizia n. 48/2016

Foto: 123rf.com
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