di Avv. Davide Sacco, Budapest - Ungheria -  www.consulenzalegaleungheria.it  Riprendendo quanto già esplicato in un mio precedente e più dettagliato articolo, le esecuzioni in Ungheria sono eseguite dagli ufficiali giudiziari (ufficiali giudiziari indipendenti e ufficiali giudiziari dei tribunali provinciali). È doveroso, tuttavia, precisare che a dar esecuzione alle obbligazioni di diritto civile sono gli ufficiali giudiziari indipendenti. Tali ufficiali giudiziari, pur essendo nominati dal ministro della Giustizia nella circoscrizione di un determinato tribunale locale, non sono impiegati statali ma pubblici ufficiali con status giuridico speciale; espletano, infatti, la loro attività sotto il controllo del tribunale competente ed il loro reddito è costituito esclusivamente dagli onorari pagati dai clienti.
Perché tanta insistenza su tale figura? L'Ufficiale Giudiziario indipendente ha un ruolo assolutamente fondamentale nella procedura esecutiva in Ungheria in quanto non è un semplice "esecutore materiale" del titolo esecutivo
ma opera attivamente nella ricerca dei beni del debitore, effettuando in prima persona ricerche in Catasto al fine di verificare la presenza di immobili di proprietà del debitore e nei pubblici registri al fine di verificare se via beni mobili registrati (autovetture, imbarcazioni…) di proprietà del debitore stesso o se quest'ultimo abbia o meno uno stipendio.
Già da queste prime nozioni è comprensibile come il sistema sia organizzato in modo assolutamente efficiente e come il creditore non sia costretto, a differenza di quanto avviene in Italia, a quelle ricerche che, il più delle volte, sono estremamente impegnative e dispendiose tanto in termini economici quanto in termini di tempo.
Inutile nascondere come, sotto l'aspetto economico, gli ufficiali giudiziari indipendenti ungheresi siano una categoria particolarmente privilegiata.
Ma al di là di questo nota informativa, sempre soffermandomi sugli aspetti pratici che immagino possano interessare maggiormente i creditori, quel che è certo è che sono assolutamente determinati nel rinvenire i beni dei debitori e nel soddisfare in tempi rapidi le richieste dell'esecutante giacché, oltre ad onorari fissi, percepiscono per legge un corrispettivo di successo che può arrivare, per determinati scaglioni di valore, anche al 10% del recuperato.
Tanto gli onorari che le spese degli ufficiali giudiziari sono a carico del debitore e, solo qualora non vi sia patrimonio sufficiente di quest'ultimo, saranno posti a carico del creditore.
E' opportuno, infine, riferire come il creditore, prima di avviare la vera e propria esecuzione, ma solo nel caso il cui la debitrice sia una società, possa chiedere che sia esperito l'incasso.
Tale istituto giuridico permette al creditore, a seguito di esplicita richiesta del tribunale alla banca presso la quale la società debitrice è intestataria di conto corrente, di far trasferire l'importo dovuto, sempre che vi sia capienza nel conto corrente del debitore, immediatamente sul conto corrente del creditore.
Avv. Davide Sacco
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