Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15176 depositata il 23 giugno 2010, la notifica della sentenza non costituisce un atto di messa in mora. La Corte ha infatti precisato che si tratta di un atto che si differenzia dalla messa in more e che non rileva ai fini della decorrenza del termine per richiedere l'ottemperanza di sentenza passata in giudicato. “Nella fattispecie – si legge dalla motivazione della sentenza - non risulta posto in essere alcun atto di costituzione in more del Comune. Il richiamo alla messa in mora che più volte si legge nel ricorso è riferito alla notifica della sentenza (…) ma la notifica della sentenza effettuata a norma dell'art. 285 cpc è atto diverso dalla costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cc, - come è evidente, per il processo tributario, dalla stessa formulazione del comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 appena riportato – e non ne produce gli effetti (Cass. n. 15058 del 2003)”.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15176 depositata il 23 giugno 2010
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