Ripercorrendo l'orientamento assunto con le proprie pronunce in materia di notificazione di atti giudiziari (sentenza 477 del 2002, sentenza 28 del 2004, ordinanza 97 del 2004) la Corte Costituzionale, rigettando il ricorso promosso dal Tribunale di Terni, ha stabilito che poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ne discende che da quel momento possono essere da lui compiute le attività (tra cui ad esempio l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario. (Corte Costituzionale, Sentenza 2 aprile 2004, n.107: Notificazione atto introduttivo - Iscrizione a ruolo prima del perfezionamento della notifica).
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