È valido l'accertamento fiscale basato sulla motivazione di un altro atto in corso di notifica. A è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 5850 dell' 11 marzo 2011 ha rigettato il ricorso di una società che aveva eccepito l'illegittimità di un accertamento Irpef motivato con un atto ancora in corso di notificazione. La Commissione tributaria provinciale, su ricorso del contribuente, aveva accolto le eccezioni sollevate da quest'ultimo ma in secondo grado, i giudici tributari d'Appello avevano invece accolto la testi dell'Agenzia
delle Entrate. In cassazione, i giudici di legittimità hanno rigettato le tesi del contribuente sostenendo che "perché un atto possa considerarsi conosciuto dal contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 42 del d.p.r. 600/73, ciò che rileva è che esso sia già pervenuto al destinatario al momento della notifica, non al momento della redazione, dell'avviso di accertamento che a tale fatto fa riferimento (impregiudicata restando, perché non dedotta tra i motivi di ricorso, la questione se la notifica di un atto ad una società sia sufficiente per far ritenere l'atto medesimo conosciuto al socio)".

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