di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 5798/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che la notifica eseguita presso la vecchia residenza del contribuente è nulla anche se quest'ultimo non ha comunicato la variazione. Decorsi 60 giorni dalla variazione infatti, la legge prevede che il trasferimento è opponibile all'Erario. Non sana la notifica la consegna eseguita nelle mani di un parente che ancora abita nella vecchia residenza, perché non opera la presunzione di convivenza tra il contribuente e il familiare.
Avviso imposta Irpef
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L'Agenzia delle Entrate emette un avviso relativo all'imposta Irpef 2004, che ha accertato un imponibile superiore a quello dichiarato dal tennista professionista, anche in conseguenza del disconoscimento di alcune spese dedotte ma non documentate e della mancata risposta a un questionario inviatogli dall'Ufficio. Il contribuente ricorre alla Commissione tributaria provinciale, che lo respinge. Ricorre quindi alla Commissione tributaria regionale che però rigetta anche l'appello.
Per il contribuente la notifica è nulla
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A questo punto il contribuente ricorre in Cassazione sollevando ben 11 motivi di doglianza. Per l'argomento che interessa trattare in questa sede, il contribuente nel decimo motivo del ricorso ritiene errato che il giudice abbia considerato validamente notificato dall'Ufficio, in data 8 febbraio 2008 "il questionario preliminare all'accertamento controverso, presso il domicilio fiscale, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi del contribuente, e non presso la residenza anagrafica di quest'ultimo, trasferita in Rimini dal 19 luglio 2007."
Il ricorrente richiama l'art. 60 comma 3 del d.P.R n. 600/1973, da cui deduce che il trasferimento delle residenza
anagrafica avvenuto il 19 luglio 2007, era efficace nei confronti dell'Amministrazione procedente a partire dal trentesimo giorno successivo e quindi già operante alla data della notifica dell'8 febbraio 2008 "benché non ancora comunicato all'Ufficio, che avrebbe quindi dovuto eseguire la notifica presso la nuova residenza anagrafica del contribuente, che costituiva anche il nuovo domicilio fiscale di quest'ultimo."Nulla la notifica alla vecchia casa
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La Cassazione con sentenza n. 5798/2020 cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti tra cui figura quello relativo alla notifica. Gli Ermellini accolgono infatti il decimo motivo del ricorso perché fondato. Ai sensi del comma 1 art. 60 d.P.R n. 600/1973 infatti "la notifica non eseguita a mani proprie del contribuente deve essere fatta nel domicilio fiscale di quest'ultimo, che, in forza del precedente art. 58, secondo comma, per le persone fisiche residenti nel territorio coincide con il Comune nella cui anagrafe sono iscritte."
Pacifico che il ricorrente domiciliato ai fini fiscali nel Comune X, alla data del 24 settembre 2008 trasferiva la sua residenza in un altro Comune. Variazione che, ai sensi dell'art. 58 comma 3 d.P.R 600/1973 e non dell'art. 60 richiamato dal ricorrente, è opponibile all'Ufficio, senza obbligo di comunicarla, dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata.
Incontestato che la notifica del questionario sia avvenuta dopo i 60 giorni predetti. La Corte quindi afferma che deve ritenersi nulla la notifica del questionario al contribuente, senza che la stessa possa considerarsi sanata per effetto della consegna alla residenza anagrafica e al domicilio fiscale precedenti dello stesso, nelle mani di un familiare. Questo tipo di consegna infatti non fa presumere la convivenza non meramente occasionale, per cui la notifica è nulla.
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Scarica pdf sentenza Cassazione n. 5798/2020