Impugnabile il provvedimento di presa in carico se è il primo atto che il contribuente conosce provando l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto

Impugnabilità dei provvedimenti di presa in carico

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La Corte di Giustizia Tributaria di Roma con la sentenza n. 1959/2024 (sotto allegata), condividendo il pensiero espresso dalla Cassazione nella recente ordinanza n. 21254/2023, dichiara che il provvedimento di presa in carico notificato possa essere impugnato quando è il primo atto di cui viene a conoscenza il contribuente e qualora dallo stesso emerga l'esistenza di un provvedimento tributario (come l'avviso di accertamento) di cui il destinatario dimostri l'omessa notifica nei suoi confronti.

Impugnato provvedimento di presa in carico, atto di accertamento non notificato

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Un contribuente impugna un provvedimento di presa in carico a lui notificato e il sotteso avviso di accertamento e ruolo. Il suo difensore chiede quindi l'annullamento del provvedimento di presa in carico perché al suo assistito non è stato notificato l'avviso di accertamento presupposto.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione respinge ogni motivo di opposizione, affermando la regolare notifica dell'avviso di accertamento. In relazione al difetto di allegazione dell'atto presupposto afferma che l'atto di presa in carico non possa essere considerato un atto impositivo, perché atto prodromico all'esecuzione forzata, tale per cui si contesta anche l'omessa motivazione in quanto soddisfatta. Al pari del precetto, è sufficiente infatti, nel provvedimento di presa in carico, richiamare il titolo esecutivo (in questo caso l'atto di accertamento) senza bisogno di allegarlo.

Atti di natura provvedimentale impugnabili se primo atto conosciuto dal contribuente

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, alla luce delle norme che regolano l'oggetto della controversia, accoglie il ricorso del contribuente.

Detta autorità giudiziaria ricorda che la Cassazione nella recente ordinanza n. 21254/2023 ha sancito che "non possono essere oggetto di ricorso gli atti di natura provvedimentale, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non avere avuto notizia."

Nel caso di specie il provvedimento di presa in carico deve considerarsi atto impugnabile perché è il primo atto di cui il contribuente ha avuto conoscenza, mentre l'atto presupposto è l'avviso di accertamento, che il contribuente afferma però di non avere ricevuto per omessa notifica. Notifica che per il Collegio, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, non è stata eseguita nei confronti del contribuente con conseguente dichiarazione di decadenza del credito di controparte.


Si ringrazia l'Avv. Gian Luca Proietti Toppi per l'invio del provvedimento

Scarica sentenza CGT Roma I grado n. 1959-2024

Foto: 123rf.com
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