Per le spese di lite va verificata la sussistenza dell'illegittimità originaria dell'atto contestato

Avv. Fabio Campanella - La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza del 29 novembre 2018 n. 5365 (sotto allegata), ha confermato che l'ente impositore deve essere condannato al rimborso delle spese di lite nel caso chieda la cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impositivo già impugnato dal contribuente.

La vicenda

Un contribuente ha impugnato un'ingiunzione di pagamento del Comune di Milano con cui gli veniva intimato il pagamento degli importi accertati con due avvisi di accertamento TARSU per le annualità 2009 e 2010 che, a suo avviso, non gli erano mai stati notificati.

Il Comune di Milano nel corso del giudizio ha riconosciuto la mancata notifica degli avvisi di accertamento TARSU, atti presupposti all'ingiunzione impugnata, e ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Si è costituito in giudizio, quindi, chiedendo l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

Nella pubblica udienza il ricorrente ha ribadito la richiesta di condanna dell'ente impositore alle spese di lite richiamando la giurisprudenza costituzionale e di merito conforme; è stata prodotta al collegio giudicante, infatti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92 (legge sul processo tributario) nella parte in cui prevedeva che nel caso di cessazione della materia del contendere le spese di giudizio rimanessero a carico della parte che le avesse anticipate, oltre alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 3740 del 7 settembre 2015, Sez. I, che ha riconosciuto il diritto della parte vittoriosa, anche a seguito di cessazione della lite, di non rimanere gravata dal costo del processo.

La decisione

Il collegio giudicante, preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha condannato l'ente impositore alla rifusione delle spese di lite, oltre esborsi ed accessori.

La decisione in commento pare essere in linea anche con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sent. n. 7273 del 13 aprile 2016 e Cass. Ord. n. 15767 del 23 giugno 2017) secondo cui nel processo tributario, nel caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, per disporre la condanna alle spese di lite non si applica il principio della soccombenza virtuale, ma va verificata la sussistenza dell'illegittimità dell'atto contestato sin dall'emanazione dello stesso.

Fabio Campanella, Avvocato in Milano e Ascoli Piceno

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Scarica pdf sentenza CTP di Milano del 29 novembre 2018, n. 5365

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