La Cassazione, con sentenza del 15 giugno 2010, n. 14434, ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi, l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia se il soggetto ha nel territorio italiano il proprio domicilio (quale sede principale degli affari e degli interessi economici).
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