Agenzia delle entrate, ecco come funziona il regime fiscale nel caso di lavoratori rimpatriati, con tutte le agevolazioni

Ricercatori dall'estero di ritorno in Italia, cosa stabilisce la legge

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Nel caso in cui ricercatori italiani residenti all'estero dovessero rientrare a lavorare in Italia potranno godere dell'agevolazione fiscale per cinque anni, dieci qualora abbiano a carico almeno due figli minori. A fornire i chiarimenti ci pensa l'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 274 del 26 agosto 2020 (in allegato) riguardo gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero.

È l'articolo 44 del DL n. 78 del 2010 a legiferare sugli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero. Le successive modifiche trovano applicazione ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020.

A tal proposito ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Queste norme si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Requisiti soggettivi per le agevolazioni

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Circa i requisiti soggettivi, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, se sussistono le seguenti condizioni:

- possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;

-essere stati non occasionalmente residenti all'estero;

-aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;

-svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;

-acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Condicio sine qua non è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia. Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, la norma stabilisce che la stessa si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, che considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile.

Per integrare il requisito della attività all'estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato, per quanto riguarda l'attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori.

Importante ricordare che in questo contesto non rileva la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l'attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

Trasferimento per il periodo d'imposta 2020

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In particolare, nel caso in cui sia trasferita la residenza in Italia nel periodo d'imposta 2020 per svolgere l'attività di ricerca presso una struttura, pubblica o privata, a ciò deputata, il soggetto istante, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina, potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall'anno d'imposta 2020 e per i cinque periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Lo stesso qualora, come riferito in istanza, abbia almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, può usufruire della citata agevolazione per l'anno di imposta 2020 e per i successivi dieci anni, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Scarica pdf risposta interpello Ag. Entrate n. 274/2020

Foto: 123rf.com
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