Con la sentenza n. 10028 del 27 aprile 2010 gli ermellini, confermando la pronuncia resa dal Tribunale di Pesaro, hanno riconosciuto che al lavoratore non spetta alcun risarcimento se l'infortunio “ in itinere” si verifica sotto casa. Nel caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità , il lavoratore aveva riportato lesioni, fratturandosi il femore, uscendo dalla propria autovettura, sotto casa dopo essere rientrato dal lavoro.
La Corte nella proprie motivazioni ha posto l'accento sulla differente natura, pubblica o privata, del luogo in un sinistro verificatosi possa essere considerato come realizzato in “itinere”. La Suprema Corte, allineandosi all'orientamento giurisprudenziale già consolidatosi, ha ritenuto che l'infortunio in itinere per poter essere indennizzato postula il suo verificarsi su strada pubblica mentre l'indennizzo deve essere escluso se si verifica in luoghi di proprietà esclusiva del lavoratore, dell'assicurato o in luoghi di proprietà comune quali scale, portili condominiali, il portone di casa o viali di complessi residenziali. Con la sentenza in esame la Corte ha argomentato come affinchè sia possibile profilare un diritto risarcitorio è necessario che il sinistro in oggetto si verifichi “ in luoghi in cui la parte non ha la possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti”.
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