La Cassazione, con sentenza 26 marzo 2010, n. 7383 ha affermato che la rilevanza disciplinare del litigio sul posto di lavoro, ai fini del licenziamento, è subordinata alla condizione che dal litigio si passi alle "vie di fatto", al contatto fisico violento, cioè, fra i due litiganti, tale da integrare quanto meno gli estremi delle percosse, anche se non necessariamente delle lesioni personali. In pratica, senza un contatto fisico violento, una lite tra colleghi sul posto di lavoro non può diventare valido motivo per il licenziamento.
La Corte di Cassazione, con sentenza 26 marzo 2010, n. 7383
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