Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza n. 5119/2010
La Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 5119/2010 ha stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede, nella procedura concorsuale, deve risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance, quantificabili in base al tasso di probabilità che lo stesso aveva di risultare vincitore.

Grava sul lavoratore l'onere di provare, in via presuntiva, la possibilità concreta di essere selezionato e il nesso causale fra inadempimento ed evento dannoso, attraverso la prova degli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta chance di vittoria.


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