Anche se la ex è andata a vivere con un altro e dalla nuova relazione è nato un figlio non viene meno per questo l'obbligo del marito di corrispondere l'assegno divorzile. Parola di Cassazione. Gli Ermellini infatti, con sentenza 1096/2010, hanno chiarito che un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà e quindi i relativi benefici economici che ne possono derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell'assegno posto che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l'avente diritto con contrae nuove nozze.
Neppure la nascita di un figlio, sottolinea la Corte, può giustificare la perdita di quei diritti di carattere economico che derivano dal matrimonio.
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