Il diritto dell'ex coniuge a ricevere una parte del TFR dell'altro non è automatico, ma nasce solo al termine del rapporto di lavoro e al ricorrere di condizioni precise. Lo ha ribadito il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 2411/2026, interpretando l'art. 12-bis della legge sul divorzio.
Quando matura il diritto
La quota di trattamento di fine rapporto può essere riconosciuta solo se, al momento della cessazione del lavoro dell'ex coniuge, chi la richiede:
- percepisce ancora l'assegno divorzile
- non si è risposato
- e il periodo di lavoro si è svolto, almeno in parte, durante il matrimonio
Il diritto sorge quindi nel momento in cui il TFR diventa esigibile per l'ex coniuge lavoratore, non prima.
Nessun diritto senza assegno divorzile
Se al momento della maturazione del TFR non esiste più il diritto all'assegno divorzile, oppure il richiedente ha contratto nuove nozze, la quota non può essere riconosciuta. Conta esclusivamente la situazione esistente nel momento in cui il TFR diventa disponibile.
Il senso della norma
L'art. 12-bis mira a rafforzare la tutela economica del coniuge più debole dopo il divorzio, collegando il diritto al TFR alla funzione di sostegno dell'assegno divorzile. In questo modo si valorizza la solidarietà economica costruita durante il matrimonio.
Conclusione
Il principio affermato è chiaro: la quota di TFR all'ex coniuge è possibile solo se, al momento della liquidazione, sussistono assegno divorzile e assenza di nuove nozze. In mancanza di questi requisiti, il diritto non nasce.
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