La Corte di Cassazione (Sent. n. 12557/2004) ha ribadito che "a norma dell'art. 5, comma 10, della legge sul divorzio, solo le nuove nozze dell'ex coniuge creditore dell'assegno di divorzio fanno cessare ex se l'obbligo, posto a carico dell'altro dalla sentenza di divorzio, di corrispondergli l'assegno, non essendo a tal fine, per l'inapplicabilità della norma in via analogica o estensiva, sufficiente la semplice convivenza more uxorio, la quale, a differenza del nuovo matrimonio, non implica alcun diritto al mantenimento". Ciò non toglie, tuttavia, affermano sempre i Giudici del Palazzaccio, che l'assegno divorzile possa "essere ridotto nell'ambito di una ponderata valutazione comparativa della situazione economica complessiva dell'avente diritto e dell'obbligato" a sensi dell'art. 9 della legge sul divorzio.
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