La Cassazione, sez lav, ( sent. 22 luglio 2009, n. 17113) stabilisce che la sentenza penale di patteggiamento della pena ha effetto di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illecitità e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato.
Nel caso di specie, il lavoratore sosteneva che fosse mancata una adeguata indagine riguardo all’intenzionalità dei comportamenti a lui addebitati, fondandosi esclusivamente sull’esistenza di una sentenza di condanna. Egli rilevava inoltre che le sue prestazioni lavorative per cinque mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale fossero da intendersi come vera e propria acquiescenza con conseguente rinuncia la licenziamento da parte del datore di lavoro.
La sentenza in commento, invece, stabilisce che le censure del ricorrente sono irrilevanti e da ricondursi a finalità del tutto distinte rispetto alla valutazione del datore di lavoro in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni di fiducia necessarie per la prosecuzione del rapporto e compromesse nella fattispecie in esame.
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