La Sez. lav. ( sent. 19 agosto 2009, n. 18387) richiamando un autorevole precedente delle Sezioni Unite ( 7755/1998), stabilisce che l’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa da parte del dipendente non determina l’onere della società di mutare il proprio assetto organizzativo, così come non determina l’onere della medesima società di acquistare attrezzature o macchinari che possano favorire la prestazione lavorativa del dipendente ovviando alla sua inabilità. Peraltro l’azienda ha l’onere di verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, soluzione adottabile solo in presenza di un accordo con il dipendente, che abbia manifestato la sua disponibilità alla propria dequalificazione finalizzata alla conservazione del posto di lavoro. Tale patto di dequalificazione è valido, poiché non si tratta di una deroga all’art. 2103 c.c. (norma diretta alla regolazione dello ius variandi del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l’espresso disposto del comma 2 dell’articolo) ma di un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto.
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