Il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente o dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dl soggetto che riceve il servizio, purchè la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purchè attraverso la fonitura di tali mezzi non sia invertito il rischio d’impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mantenimento figli: le spese di viaggio del padre possono incidere
- Assicurazione: quando il danneggiato non può agire contro la compagnia
- Perché la data della pensione si sposta sempre più in avanti
- Contributo unificato: legittima preclusione del diritto di agire se non si paga
- Società tra avvocati: ok ai soci di solo capitale



