La Cassazione, sez. lav. (sent. 24 settembre 2009, n. 20560) stabilisce che la sospensione dell’obbligo retributivo, negli intervalli non lavorati di contratti a termine, viene meno allorché il lavoratore, deducendo l’invalidità del termine, si offra di riprendere il lavoro mettendo a disposizione del datore la prestazione lavorativa. La comunicazione del lavoratore indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro ma portata a conoscenza del datore nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria e contenente l’espressa dichiarazione di volere riprendere l’attività lavorativa è da ritenere prova idonea di tale volontà, rilevante ai fini della decorrenza del diritto al pagamento delle retribuzioni.
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