Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: ci si accoda all'auto che ci precede munita di telepass per non pagare il pedaggio? E' reato

Linea dura della Cassazione per gli automobilisti furbi che, per non pagare il pedaggio dell'autostrada, si accodano alle auto che li precedono e passano usufruendo del loro Telepass. La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sent. n. 34836 del 2008, ha chiarito che tale comportamento costituisce un illecito penale e, in particolare, integra il reato di truffa.
Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di un automobilista che, al fine di non pagare il pedaggio autostradale, si era accodato alla vettura che lo precedeva e che era munita di telepass ed era riuscito ad uscire dall'autostrada (senza pagare) prima che la barra (apertasi con il Telepass della prima auto) si abbassasse.

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Per evitare di pagare il pedaggio autostradale ci si può inventare di tutto. E c'è anche chi ha provato l'espediente di accodarsi ad altre autovetture munite del telepass. D'ora in avanti però il telepass a scrocco può far scattare le manette perchè secondo la Cassazione (Sentenza n. 34836) si tratta di una vera e propria truffa. Nella fattispecie è stata confermata la condanna a 7 mesi di reclusione, oltre a 400 euro di multa, nei confronti di un automobilista romano, Pietro B., che "in numerose occasioni nel febbraio 2001 riusciva ad evitare di pagare il pedaggio autostradale, accodandosi a vettura munita di 'telepass' nell'apposita corsia riservata, riuscendo a passare anch'egli prima che la sbarra si richiudesse". L'automobilista, del quale risultavano provate le uscite dall'autostrada, ma mai le relative entrate, era gia' stato condannato per truffa continuata dal Tribunale di Monza e dalla Corte d'appello di Milano, nel gennaio 2007. Inutilmente Pietro B. ha fatto ricorso in Cassazione. Il suo ricorso e' stato giudicato inammissibile e "anche con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuita' del danno - sottolinea piazza Cavour - il ragionamento del giudice di merito non presenta incoerenza, fondandosi su di una corretta applicazione del criterio dettato dal codice della strada, posto che risultavano provate le uscite dall'autostrada, ma non erano individuabili le relative entrate". L'automobilista e' stato inoltre condannato a rifondere la societa' Autostrade delle spese processuali sostenute.


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