Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: genitore affidatario può trasferirsi all'estero con il figlio

In Caso di separazione, il genitore affidatario ha diritto di portare il figlio con se' all'estero senza per questo incorrere in alcun reato. Lo ha chiarito la VI sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.31717/2008) che ha annullato una condanna per mancata esecuzione del provvedimento del giudice di separazione nei confronti di una mamma che dopo essersi separata aveva portato in germani il figlio affidatole. Secondo la Corte "a fronte del legittimo esercizio del diritto dell'affidatario di stabilire la propria residenza all'estero, vi e' una tutela affievolita del diritto di visita del genitore non affidatario che non puo' pretendere il rientro immediato del minore nello Stato e, di conseguenza, non ha diritto alcuno a impedire che l'altro genitore porti con se' il minore all'estero per stabilire qui la residenza abituale". La causa era nata a seguito di una denuncia dell'ex marito che non era d'accordo con il trasferimento del figlio in Germania e di essere stato informato solo a fatto compiuto. In realtà nella motivazione della sentenza si legge che la donna si era allontanata da Roma dichiarando di trasferirsi in Germania con il figlio per avere trovato un lavoro. Questa decisione secondo la Corte "non aveva provocato" reazioni da parte del padre e tale fatto va interpretato come un sostanziale consenso. In precedenza la Corte d'Appello aveva dato ragione al marito ed aveva ipotizzato per la madre il reato previsto dall'art. 388 c. p.. Piaza Cavour ha ribaltato il verdetto assolvendo la donna "perche' il fatto non sussiste".

<b>Altre informazioni sulla motivazione di questa sentenza</b>

Nel dettaglio, la Suprema Corte sottolinea che "il trasferimento del minore all'estero,deciso legittimamente dal genitore affidatario, non potrebbe mai qualificarsi illecito ed essere disciplinato alla stregua delle disposizioni previste per il cosiddetto 'legal kidnapping', collegato all'illiceita' del trasferimento o del mancato rientro del minore soltanto in relazione alla violazione di un diritto di affidamento". Secondo piazza Cavour, "la liceita' del trasferimento del genitore affidatario, collegato al diritto di scelta della residenza che legittimamente gli spetta, non configurare elusione del provvedimento". Tutt'al piu', concede la Suprema Corte, il provvedimento "puo' essere modificato nei suoi contenuti a richiesta del genitore cui il diritto di visita risulta di difficile realizzazione". Cosa non applicabile nel caso in questione dal momento che, annotano ancora i supremi giudici, "e' stato proprio il genitore affidatario del minore, dopo avere informato il padre del piccolo del trasferimento all'estero, a rivolgersi tempestivamente al giudice familiare di Friburgo e poi al giudice tutelare in Italia per ottenere una diversa disciplina del diritto di visita in conseguenza della mutata situazione". In conclusione, la mamma che ha portato all'estero il figlio minore a lei affidato per esigenze lavorative non ha commesso alcun reato.


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