Integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388 c.p. trasferirsi all'estero con la minore impedendo al padre di esercitare il suo diritto di visita e ostacolando anche i colloqui telefonici

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

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La Cassazione conferma la condanna nei confronti di una madre per aver eluso un provvedimento del giudice relativo all'affidamento della figlia minore.

La donna si è infatti trasferita all'estero con la bambina nonostante il giudice avesse stabilito determinate condizioni per il diritto di visita del padre. A nulla è valsa la giustificazione adottata dalla donna di voler proteggere la bambina dall'altro genitore. La decisione di trasferirsi è stata assunta in modo del tutto arbitrario senza rendere edotto il giudice. La donna in alternativa avrebbe potuto chiedere piuttosto la modifica delle condizioni di visita del padre, per consentirgli comunque l'esercizio di tale diritto.

Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 28401/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una donna viene imputata e condannata per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ai sensi dell'art. 388 c.p. comma 2. Alla donna viene contestata elusione del provvedimento del tribunale che ha stabilito il diritto di visita della figlia minorenne da parte del padre in quanto l'imputata si è trasferita con la bambina prima nella provincia di Udine e poi Slovenia e in seguito ha perfino ostacolato i colloqui telefonici tra la figlia e il genitore.

Mero inadempimento dell'ordine del giudice

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La donna nel ricorrere in Cassazione fa presente nel primo motivo di ricorso che non è sufficiente ai fini dell'integrazione del reato il mero inadempimento degli obblighi stabiliti dal giudice, essendo necessaria una condotta caratterizzata da atti fraudolenti e simulati.

La donna sostiene infatti che il trasferimento è stato necessitato dalla temporanea difficoltà di trovare un luogo di soggiorno, anche per colpa del padre della minore. Il trasferimento, dal suo punto di vista, non ha impedito al padre di visitare la figlia e in ogni caso tali incontri richiedevano la previa organizzazione su indicazioni della consulente.

Non è vero poi che la stessa dopo il litigio del 2016 non si è attivata per la revisione delle condizioni del provvedimento del Tribunale. L'imputata dichiara di aver temuto problemi a causa degli incontri, stante l'atteggiamento accusatorio dell'uomo e il suo stato di alterazione alcolica.

Il difensore invoca i principi della convenzione dell'Aja per quanto riguarda il diritto di trasferimento all'estero del genitore affidatario.

Lamenta poi la tardività della querela presentata dall'uomo, contesta il dolo che avrebbe caratterizzato la condotta della donna e richiede infine una diminuzione della pena.

Iniziative arbitrarie e pretestuose per allontanare la figlia

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La Cassazione ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta. Per quanto riguarda il primo motivo gli Ermellini ricordano che: "Le Sezioni Unite di questa corte hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388 c.p. la condotta elusiva deve essere connotata da un componente di artificio, inganno menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese della controparte. Con riferimento all'elusione dei provvedimenti del giudice civile relativo all'affidamento di minori, si è stabilito, in applicazione del suddetto principio, che il mero inadempimento non integra il reato di cui articolo 388, secondo comma, codice penale, occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolato attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in malafede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell'obbligo."

Vero che la convenzione dell'Aja attribuisce al genitore affidatario il diritto di poter stabilire la propria residenza all'estero, indubitabile però che una tale decisione è destinata ad incidere negativamente sulla quotidianità dei rapporti dell'altro genitore non affidatario, il quale può esigere quindi che sia garantita l'effettività del proprio diritto di visita attraverso una definizione nuova delle sue modalità.

Nel caso di specie la donna si è trasferita in autonomia all'estero all'insaputa del padre della bambina e in una località a questo sconosciuta. Tale condotta si configura quindi come fraudolenta, non potendosi ritenere giustificabile per il fatto di aver agito nell'interesse della minore.

La donna ha nascosto il trasferimento anche al consulente tecnico e ha sradicato la bambina dal suo ambiente di riferimento tanto che la minore è stata affidata al Comune di residenza.

L'imputata avrebbe ben potuto, prima di trasferirsi, rivolgersi al giudice civile per modificare o sospendere le condizioni di visita stabilite fino a quel momento, la stessa però non lo ha fatto, ma ha assunto decisioni del tutto arbitrarie e pregiudizievoli anche per la minore "per ostacolare in modo fraudolento l'esercizio di visita da parte del genitore non affidatario."

Infondati e inammissibili comunque anche i motivi sulla tardività della querela, sul dolo, e sulla quantità della pena.

Leggi anche Trasferimento all'estero di un genitore con il figlio: cosa dice la giurisprudenza

Scarica pdf Cassazione n. 28401/2022

Foto: 123rf.com
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