"Al genitore titolare del diritto di visita", il quale lamenti che l'altro genitore affidatario abbia commesso sottrazione internazionale di minore conducendolo con sé all'estero, "oltre che attivare le autorità del proprio Paese e quelle dello Stato di nuova residenza del minore, non resta che rivolgersi al giudice del divorzio o della separazione, per ottenere una rivalutazione delle condizioni dell'affidamento alla stregua della nuova circostanza del trasferimento della residenza
del minore secondo una procedura che, tra l'altro, ha trovato di recente formalizzazione anche nel codice civile, attraverso l'introduzione, ad opera dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), dell'art. 155-quater cod. civ., che, al secondo comma, dispone che «nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici»". È quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione (Sent. 10374/2006) pronunciatasi sul caso di un padre, titolare del diritto di visita nel confronti del proprio figlio, il quale lamentava l'avvenuta sottrazione internazionale del minore da parte del genitore affidatario.

Su questo argomento vedi anche la sezione sulla mediazione familiare

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