La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17041/02) ha stabilito che il rapporto di utenza telefonica costituisce “un servizio pubblico essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede”. Di conseguenza, il contratto di abbonamento telefonico deve essere qualificato come contratto di adesione di natura privata, anche se integrato da norme speciali (concernenti il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (concernenti le regole della contabilizzazione a contatore centrale), che non impediscono all'utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova (anche orale), che il consumo reale è inferiore a quello indicato nella fattura. La bolletta, infatti, è un atto unilaterale di natura meramente contabile e l'obbligo regolamentare del gestore di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta. Egli deve piuttosto dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura mediante la documentazione del traffico telefonico relativo all'utenza, mentre l'utente, in difetto, ha il diritto di contestazione e controllo con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza e dell'impossibilita, che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo.
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