Il Giudice di Pace di Frosinone sugli oneri probatori qualora siano contestati consumi idrici eccessivi: il somministrante prova il corretto funzionamento del contatore

Servizio idrico e consumi eccessivi

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Spetta al fornitore del servizio idrico dimostrare il buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura. Il fruitore, invece, dovrà provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 599/2020 (qui sotto allegata) accogliendo l'istanza di una utente, vittoriosamente assistita dall'avv. Dario Simonelli, che si era opposta a un'ingiunzione di pagamento legata alla fornitura del servizio idrico.


In particolare, parte attrice aveva contestato la legittimità della procedura di riscossione, la prescrizione e la correttezza del calcolo della fornitura idrica e delle conseguenti fatture. Il punto fondamentale attorno al quale ruota la decisione inerisce alla verifica dei consumi posti a fondamento del calcolo della fattura. Consumi che, nel caso di specie, vengono contestati in quanto ritenuti eccedenti.

Bollette abnormi e riparto oneri probatori

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Occorre, dunque, stabilire la causa della sospetta eccedenza e verificare se gli elevati consumi in contestazione siano imputabili al gestore oppure all'utente. Sul punto, il magistrato onorario rammenta che l'applicazione del procedimento di riscossione non muta la natura privatistica del rapporto e, di conseguenza, il riparto degli oneri probatori.

Il giudicante sposa l'orientamento giurisprudenziale che addossa al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come la rilevazione dei consumi mediante contatore sia assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.

Quindi, in caso di contestazione, graverebbe sul somministrante l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre spetterebbe al fruitore dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (cfr. Cass. n. 23699/2016; Cass. n. 19154/2018)

Ingiunzione di pagamento annullata

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Tale principio, sebbene riferito al contratto di somministrazione del servizio idrico, viene ritenuto presentare una valenza generale. Nella specie, le fatture contestate si riferiscono a consumi effettuati addirittura nell'anno 2014 e la società opposta non ha dedotto alcunché sui consumi fatturati, limitandosi a eccepire erroneamente la sussistenza dell'onere probatorio a carico della opponente.


Il giudice di pace ritiene che la convenuta non abbia provato il corretto funzionamento del contatore. La stessa, inoltre, non ha depositato alcuna produzione fotografica del contatore, né ha effettuato alcuna verifica con conseguente deposito del rapporto. Pertanto, l'ingiunzione di pagamento opposta viene annullata, spese compensate.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento


Scarica pdf Giudice di Pace Frosinone, sentenza n. 599/2020

Foto: 123rf.com
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