In cosa consiste la compensazione delle spese processuali e quando è possibile disporla. La soccombenza parziale e il criterio della soccombenza virtuale. Guida con giurisprudenza

Avv. Daniele Paolanti - Ogni contenzioso determina il sorgere delle spese per l'assistenza legale in capo a ogni parte, sia essa parte attrice, sia essa parte convenuta.

All'esito del giudizio il giudice, con sentenza, si pronuncia anche su tali spese seguendo, come regola generale, quella dell'addebito alla parte soccombente.

Il primo comma dell'art. 91 c.p.c. dispone infatti che "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".

Compensazione delle spese legali: significato

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Tuttavia, in determinate circostanze, il giudice può anche disporre che le spese vengano, in tutto o in parte, compensate. Ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., infatti, "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".

Ma cosa significa compensazione? Significa che a prescindere dall'esito del giudizio ciascuna parte pagherà autonomamente (e solo) le spese per la propria assistenza legale.

Art. 92 c.p.c.

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Il disposto dell'art. 92 c.p.c. rende evidente che la compensazione può essere utilizzata dal giudice (previa debita motivazione) solo in tre specifiche ipotesi:

  • laddove vi sia soccombenza reciproca
  • laddove la questione sia di assoluta novità
  • laddove vi sia un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.

Il giudice dunque può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge.

A tal proposito va segnalato che l'ultima formulazione della norma ha limitato notevolmente la possibilità di compensare le spese legali. Nella versione dell'articolo 92 c.p.c. vigente sino al 10 novembre 2014, infatti, la compensazione era possibile in caso di soccombenza reciproca o in caso di concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, non meglio identificate.

Compensazione parziale delle spese di lite

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Le circostanze che legittimano la compensazione, peraltro, non necessariamente determinano che essa avvenga per la totalità delle spese. Queste, infatti, possono essere compensate tra le parti anche solo parzialmente, con la conseguenza che una delle parti potrà essere condannata a rifondere all'altra una parte delle spese di giudizio. In genere si tratta del soggetto che, in caso di soccombenza reciproca, ha cagionato in misura prevalente gli oneri processuali.

A tal proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che "al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c." (Cass. n. 3438/2016).

Soccombenza virtuale

E se dovesse medio tempore cessare la materia del contendere? Tale circostanza non assume rilevanza alcuna, avendo precisato la Cassazione (sentenza n. 5555/2016) che il giudice, in simili ipotesi, deve liquidare le spese in base al criterio della soccombenza c.d. virtuale (leggi Cassazione: cessata la materia del contendere vale il criterio della soccombenza virtuale).

Leggi anche Spese processuali: il giudice non può compensare solo perché c'è contrasto in giurisprudenza

La giurisprudenza sulla compensazione delle spese

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La Corte di Cassazione ha dato ulteriori importanti contributi in materia di compensazione delle spese.

Ad esempio ha affermato che "ai fini della compensazione delle spese, i giusti motivi - che, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, devono essere esplicitamente indicati in motivazione - possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese" (Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza 3 luglio - 7 ottobre 2015, n. 20094).

In un'ulteriore e nota pronuncia la Corte ha chiarito che "può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", aggiungendo nel prosieguo della motivazione che dette ragioni "devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza" (Corte di Cassazione, sezione III Civile, Sentenza 16 luglio - 19 ottobre 2015, n. 21083).

Ancora, in una recente sentenza, i giudici hanno chiarito il significato di soccombenza reciproca, rilevando che "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (articolo 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438).

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

Foto: 123rf.com
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