Per il Tribunale di Latina, spetta alla società fornitrice dimostrare i consumi se l'utente contesta il funzionamento del contatore o la non corrispondenza delle sue risultanze agli importi addebitati

di Lucia Izzo - Il fornitore del servizio di utenza domestica deve dimostrare la corrispondenza tra il dato rilevato dal contatore e quello trascritto in fattura. Tuttavia, le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i suoi valori si intendono affidabili solo se l'utente non li ha contestati.


Questo meccanismo probatorio non opera, invece, se l'utente contesta il mancato funzionamento del contatore oppure la non corrispondenza alle sue risultanze degli importi addebitatigli dal fornitore. Spetta a quest'ultimo fornire una valida prova sul punto, ovvero dimostrare che i consumi addebitati scaturivano da una lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.


Lo ha stabilito il Tribunale di Latina, sezione I Civile, nella sentenza n. 763/2018 (qui sotto allegata) respingendo la domanda di un'azienda che si occupava della somministrazione del servizio idrico che aveva convenuto in giudizio un'utente morosa affinché la stessa provvedesse a saldare gli importi correlati a diverse fatture.


L'attrice evidenziava di aver inviato numerosi solleciti affinché la signora regolarizzasse la propria posizione debitoria, arrivando a ridurle il flusso idrico fino a staccare totalmente il servizio presso l'utenza domestica. La signora, invece, deduce l'incongruenza di alcune fatture (particolarmente elevate) depositate da controparte, rilevando che la sua abitazione è di modeste dimensioni (circa 60 mq.) e che i punti di erogazione dell'acqua sono due unici rubinetti.

Le fatture (se contestate) non bastano a provare le prestazioni

Il Tribunale ritiene che il fornitore del servizio idrico, nel caso di specie, non abbia dato prova di quanto affermato.


Pur avendo provato la fonte negoziale del suo diritto, le fatture di parte attrice non possono costituire fonte di prova in favore della parte che le ha emesse (cfr. Cass., 17371/2003, Cass., 5071/2009, Cass., 5915/2011), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.


Pertanto, spiega il Tribunale, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio. A fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati, la somministrante avrebbe dovuto dimostrare l'effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati.

Contatore: valori affidabili solo ove non contestati dall'utente

Ancora, il giudice rammenta che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi "in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta" (Cass. 10313/2004; Cass. n. 1236/2003; Cass. n. 17041/2002).


Sussiste, pertanto, un onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura in quanto le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove non siano stati contestati dall'utente.


In generale nei rapporti di utenza il contatore costituisce, infatti, un meccanismo probatorio assistito da una presunzione di idoneità all'esatta contabilizzazione, in ragione dei collaudi e dei controlli sullo stesso esercitati dal gestore del servizio, di talché deve trovare applicazione l'art. 2712 c.c.


Ciononostante, chiarisce il giudice, tale meccanismo probatorio non può ritenersi operante laddove l'utente lamenti il mancato funzionamento del contatore ovvero, come nella specie, la non corrispondenza alle sue risultanze degli importi addebitatigli dalla somministrante.


La signora ha, infatti, eccepito che le fatture riportano consumi stimati e non effettivi, sottolineando l'incongruenza degli importi che le sono stati addebitati: in particolare appaiono inverosimili, sulla base delle dimensioni dell'immobile e degli occupanti, nonché sulla base del tipo di consumo domestico e degli importi fatturati per gli altri periodi, fatture nei confronti della convenuta di importi addirittura superiori a mille e duemila euro.


Di conseguenza, spettava alla somministrante, in ossequio alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova, dimostrare che ilconsumi addebitati all'odierna convenuta fossero scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.


Invece, il dipendente della società attrice, escusso come teste, ha affermato di non aver effettuato foto del contatore che si trovava all'interno dell'abitazione della signora. In difetto di valida prova sul punto, siccome contenuta in documenti formati unilateralmente dalla società concessionaria del servizio idrico, la domanda attorea va rigettata.

Tribunale di Latina, sent. 763/2018

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