La Corte Costituzionale, con sentenza n. 506 dello scorso 4 dicembre, ha giudicato costituzionalmente illegittimo l'art. 128 R.D.L. n. 1827/35 convertito nella L. n. 1155/36, laddove esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità (con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati) della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità, nei limiti del quinto, della residua parte.
In questo modo la Corte mira a contemperare le opposte esigenze del creditore a soddisfare il proprio credito e del pensionato a garantirsi il cd. “minimo vitale”.
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