Non è irragionevole, né contrasta con il diritto di difesa, la sanzione processuale dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario competente per l'impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 77/2026, che ha ritenuto non fondata una questione sollevata dalla Corte di cassazione, fornendo però alcune precisazioni sulla interpretazione della norma processuale esaminata (il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 87-bis del decreto legislativo numero 150 del 2022, applicabili nel periodo precedente all'attivazione del portale del processo telematico). La Consulta ha anzitutto sottolineato che la riforma del 2022 ha inteso dare impulso alla digitalizzazione del processo penale, la cui urgenza si era manifestata con particolare evidenza durante la pandemia. Questa scelta di sistema comporta il "progressivo superamento dei fascicoli cartacei, con conseguente tendenziale azzeramento, a regime, dei tempi connessi alla loro fisica trasmissione da un ufficio all'altro (oltre che dalla cancelleria ai singoli giudici), che rappresentano una causa nient'affatto secondaria dell'eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese". E la ragionevole durata – ha ricordato la Corte – è un "connotato identitario della giustizia del processo", oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo di tutte le persone comunque coinvolte in un processo penale. L'obbligo di presentare l'impugnazione in via telematica alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato mira a consentire all'ufficio del giudice competente di attestare senza ritardi l'irrevocabilità della sentenza, se questa non sia stata impugnata, o in caso contrario di trasmettere immediatamente il fascicolo al giudice competente per esaminare l'impugnazione. In tal modo, la cancelleria che ha ricevuto l'atto non deve più attendere la possibile ricezione di atti di impugnazione presentati in altre cancellerie e inviati a mezzo posta ordinaria, come accadeva nel vigore della precedente disciplina. In armonia con quanto già deciso dalle Sezioni unite della Cassazione su una questione affine, la Corte costituzionale ha precisato che l'errore della parte non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione se la cancelleria che ha ricevuto l'atto di impugnazione lo trasmette di propria iniziativa in via telematica, entro il termine previsto, all'indirizzo PEC della cancelleria del giudice competente. In tal caso, infatti, rimane preservata la "continuità digitale" dell'iter processuale, e il cancelliere competente resta in grado di effettuare i controlli sulla regolarità dell'atto previsti dalla legge. L'impugnazione non potrà invece considerarsi ammissibile nell'ipotesi in cui la cancelleria che ha ricevuto per errore l'atto lo consegni in forma cartacea all'ufficio competente, perché questa modalità non consente al destinatario di effettuare gli adempimenti previsti dalla legge. Anche in quest'ultimo caso, l'inammissibilità dell'impugnazione presentata a un indirizzo PEC errato non può ritenersi irragionevolmente lesiva del diritto di difesa, trattandosi comunque di conseguenza chiaramente stabilita dalla legge e agevolmente prevedibile da qualunque avvocato. D'altra parte, se è vero che le conseguenze dell'errore del difensore ricadono qui su un interessato incolpevole, è altrettanto vero che inconvenienti simili possono verificarsi in ogni procedimento in cui sia coinvolto un difensore, alla cui competenza e diligenza nell'adempimento del mandato professionale sono sempre affidati i diritti dell'assistito.
La Consulta ritiene che non violi la Costituzione la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata a un indirizzo pec errato nel PPT
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