Per la Cassazione la notifica in Cancelleria anziché alla PEC dell'avvocato è nulla, ma sanata dalla costituzione in giudizio dell'appellato

di Lucia Izzo - In aderenza ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, non può essere dichiarata l'inesistenza della notifica a mezzo PEC, nonostante sia stata effettuata irritualmente, bensì la sua nullità, sanata dal fatto che l'atto è giunto a conoscenza del destinatario.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 22007/2017 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso con cui veniva censurata la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine all'eccezione d'inesistenza della notificazione dell'atto di appello.

Il caso: notifica in Cancelleria anzichè alla PEC dell'avvocato

La notifica, precisa il ricorrente, era stata eseguita presso la cancelleria del giudice adito, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado.


A detta del ricorrente, la notifica sarebbe stata irrituale, dunque inesistente, posto che l'indirizzo PEC dell'avvocato, iscritto nell'albo della circoscrizione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario, era stato espressamente indicato: tutto ciò a meno che la notificazione in via telematica non fosse risultata impossibile per causa imputabile al destinatario.


L'introduzione dell'obbligo di effettuare le notifiche a mezzo PEC, prosegue il ricorrente, recidendo il collegamento tra la parte e la cancelleria del giudice adito, comporta infatti l'inesistenza, e non già la mera nullità della notifica effettuata presso la cancelleria, con la conseguente insanabilità del vizio per effetto della tardiva costituzione della controparte.

Cassazione: nulla la notifica irrituale in Cancelleria anziché alla PEC del legale

La prima sezione, tuttavia, propende per l'infondatezza del ricorso: la sentenza impugnata non ha affatto omesso di pronunciare in ordine all'eccepita irritualità della notificazione dell'atto d'appello, rilevabile anche d'ufficio, ma ne ha espressamente riconosciuto l'invalidità.


Anche se questa è stata eseguita in cancelleria, nonostante l'indicazione dell'indirizzo PEC del procuratore costituito per l'appellato in primo grado, tale circostanza non ha comportato l'inesistenza della notificazione, ma al più una nullità che deve ritenersi sanata per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato.


L'affermazione dell'irritualità della notifica trova giustificazione nel disposto dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 (e non dell'art. 16, comma quarto, dello stesso decreto) introdotto d.l. 24 giugno 2014, n. 90, e già in vigore all'epoca della notificazione dell'atto di appello.


Tale norma consente la notifica al difensore presso la Cancelleria esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli appositi elenchi o dal registro generale degli indirizzi elettronici.


Nel caso in esame, la notifica dell'atto di appello presso la Cancelleria del giudice adito sarebbe stata imposta, ex art. 330 c.p.c., dalla circostanza che il procuratore dell'attore, all'atto della costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, non aveva eletto domicilio in quel Comune e quindi sarebbe dovuto intendersi domiciliato ex lege presso la cancelleria del giudice adito.


Tuttavia, poiché non è apparso dimostrato che il ricorso a tale modalità di notificazione fosse stato preceduto da un tentativo effettuato in via telematica, rimasto senza esito per causa imputabile al destinatario, il provvedimento impugnato ha correttamente dichiarato l'invalidità della notifica


Per il Collegio tale vizio assume i connotati della nullità, e non dell'inesistenza come affermato dal ricorrente, che è stata sanata dall'avvenuta costituzione dell'appellato, anche se al solo fine di far valere l'invalidità della notificazione.


Si tratta di una tesi confermata da una recente pronuncia delle Sezioni Unite che, superando un precedente orientamento, hanno espressamente enucleato, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, le ipotesi in cui è configurabile l'inesistenza della notificazione.


Si tratta, oltre che della totale mancanza materiale nell'atto dei casi in cui manchi l'attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato a cui la legge riconosce la possibilità giuridica di compierla, e la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita)


Oltre tale perimetro, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade invece nella categoria della nullità, sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 20/07/2016, n. 14916).


Nonostante l'errata individuazione da parte dell'appellante delle modalità di notificazione applicabili alla fattispecie, conclude la Cassazione, l'avvenuta consegna dell'atto a opera dell'ufficiale giudiziario competente in forme corrispondenti a quelle consentite da disposizioni tuttora in vigore, sia pure in via sussidiaria rispetto a quelle concretamente applicabili, assicura infatti la riconducibilità del procedimento notificatorio a uno degli schemi astrattamente prefigurati dal legislatore.


Risulta pertanto giustificata l'affermazione della mera nullità della notifica e dell'intervenuta sanatoria della stessa, con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione dell'appellato, con la conseguente esclusione dell'inammissibilità del gravame.


Cass., I sez. civ., ord. n. 22007/2017

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