Il Ministero della Giustizia ha recato istruzioni operative uniformi in materia di ritiro del fascicolo cartaceo di parte nel procedimento civile definito in primo grado

di Lucia Izzo - A seguito delle definizione del giudizio civile in primo grado, sia la parte in causa che ha cambiato avvocato, sia il nuovo difensore incaricato di difenderla nel giudizio di impugnazione, hanno diritto a ottenere la consegna del fascicolo cartaceo di parte depositato dal precedente difensore nel giudizio ormai concluso.


Sono queste le importanti indicazioni operative fornite dal Ministero della Giustizia in una circolare del 7 gennaio 2019 (qui sotto allegata), volte a uniformare le regole su tutto il territorio nazionale e a porre fine alle varie prassi seguite dalle cancellerie italiane.

Ritiro fascicolo cartaceo a giudizio definito: la prassi

La Direzione generale della giustizia civile ha reso noto di aver ricevuto segnalazioni circa le prassi non uniformi delle cancellerie degli Uffici giudiziari italiani in ordine al ritiro del fascicolo cartaceo di parte nel giudizio civile definito in primo grado.


E ciò con particolare riferimento all'ipotesi in cui la relativa istanza sia formulata da un nuovo difensore della parte nominato per la proposizione dell'impugnazione. In sostanza, alcuni Uffici dispongono che il fascicolo di parte possa essere ritirato solo dall'avvocato costituito in giudizio o da persona da questi delegata.


Di conseguenza, qualora nel corso del giudizio subentri un nuovo difensore, questi, benché munito di apposito mandato, potrà solo fare copia degli atti e/o documenti depositati dal precedente difensore. Invece, per il ritiro del fascicolo, al nuovo difensore viene richiesto di produrre una espressa autorizzazione del precedente avvocato.


Lo stesso accade per le parti in causa, che possono solo fare copia degli atti e documenti, ma non ritirare il proprio fascicolo di parte senza l'autorizzazione del precedente difensore.

Chi può ritirare il fascicolo di parte del precedente giudizio?

Tale modus operandi, secondo il Ministero, non può essere condivisa. Il dipartimento per gli Affari di giustizia di via Arenula ritiene che, nell'ipotesi in cui il procedimento civile sia stato definito, gli Uffici giudiziari debbano consegnare il fascicolo di parte, sia alla parte personalmente, sia al nuovo difensore incaricato di difenderla nell'ambito del giudizio di impugnazione (sempre che lo stesso sia munito di apposito mandato).


A giustificazione di tale conclusione, la circolare rammenta come l'art. 77, disp. att. c.p.c. e l'art. 169 c.p.c., per l'ipotesi di ritiro del fascicolo di parte nei giudizi ancora in corso, prevedano che "la parte" possa ritirare il fascicolo presentando istanza con ricorso al giudice. Nulla è previsto, invece, per il ritiro del fascicolo nel caso di giudizio definito.


In assenza di espressa previsione codicistica, deve richiamarsi il disposto dell'art. 33 del codice deontologico forense (dedicato alla "Restituzione di documenti"), che pone sul difensore, al termine del mandato, l'obbligo di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico, come pure di consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti concernenti l'oggetto del mandato (senza per altro poter subordinare tale restituzione al pagamento del proprio compenso).

Se dunque l'avvocato, al termine del mandato, è tenuto a restituire tutta la documentazione ricevuta dal cliente e comunque concernente l'oggetto del mandato, non v'è ragione per negare alla parte medesima (titolare del diritto alla restituzione) o al suo nuovo procuratore il diritto di richiedere, direttamente alla cancelleria dell'Ufficio giudiziario, la consegna del fascicolo di parte depositato dal precedente difensore nell'ambito di un giudizio civile ormai concluso, facendo in tal modo venir meno l'obbligo di custodia degli atti a carico del precedente avvocato.

Scarica pdf Circolare Ministero della Giusizia 7 gennaio 2019

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