Dinanzi alla Corte di cassazione vigono le norme che prevedono il deposito di atti e documenti in forma analogica. Attenzione, quindi, a come si deposita la sentenza notificata via p.e.c.

di Valeria Zeppilli - Al contrario di quanto avviene negli altri gradi di giudizio, dinanzi alla Corte di cassazione non si applicano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali. Vigono ancora le norme processuali in forza delle quali gli atti e i documenti vanno depositati in cancelleria in forma analogica, eventualmente con sottoscrizione autografa.

Copia della sentenza impugnata

Da tale regola discende l'onere per il ricorrente di depositare una copia autentica della sentenza impugnata corredata di relata di notifica, a pena di improcedibilità del ricorso.

A tale proposito, con la sentenza numero 24186/2018 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha ribadito come ci si deve comportare nel caso in cui la notificazione della sentenza impugnata sia stata notificata con modalità telematiche.

Compiti dell'avvocato

Allineandosi a un orientamento ormai consolidato, i giudici hanno nel dettaglio ricordato che in tali casi, per soddisfare l'onere di depositare la copia autentica della decisione con la relata di notifica, il difensore del ricorrente deve:

  • estrarre una copia cartacea del messaggio p.e.c. e dei suoi allegati (ovverosia la relata e il provvedimento impugnato),
  • attestare la conformità di tale copia agli originali digitali, mediante propria sottoscrizione autografa,
  • depositare la copia conforme presso la cancelleria della Suprema Corte nei tempi previsti dal codice.

Non serve, invece, depositare anche la copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico.

Autenticazione del messaggio p.e.c.

La Cassazione ha poi precisato che l'autenticazione del messaggio di posta elettronica certificata è necessaria perché è da tale messaggio che si evincono il giorno e l'ora in cui la notifica si è perfezionata per il destinatario.

L'autenticazione degli allegati alla p.e.c., ovverosia della relata di notifica e della sentenza impugnata autenticata dall'avvocato che ha provveduto alla notificazione, è invece necessaria per adempiere a quanto previsto dall'articolo 369 del codice di procedura civile, il quale richiede, a pena di improcedibilità, che venga depositata una "copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta".

Corte di cassazione testo sentenza numero 24186/2018
Valeria Zeppilli

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