La vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti rappresenta un banco di prova straordinario per i principi del nostro ordinamento costituzionale, un caso che impone al giurista di misurarsi con interrogativi inediti sulla revocabilità di un atto presidenziale di clemenza quando emergano dubbi sulla veridicità degli elementi posti a fondamento della decisione. Come giurista, ritengo necessario affrontare il tema con rigore tecnico e prudenza metodologica, distinguendo i piani su cui si articola la vicenda e rifuggendo da conclusioni affrettate prima che i fatti siano compiutamente accertati.
I due piani della vicenda: istruttoria e tensioni costituzionali
La questione si muove su due livelli concettualmente distinti che devono essere tenuti separati per comprendere appieno la portata della vicenda. Il primo piano attiene ai fatti, ai sospetti emersi dalla stampa e alle eventuali responsabilità nella fase istruttoria che ha preceduto la concessione della grazia. Il secondo piano riguarda le tensioni giuridiche e costituzionali che si aprirebbero qualora gli accertamenti confermassero effettivamente una falsità degli elementi rappresentati nell'istanza di clemenza.
Con decreto del 18 febbraio 2026 il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata in via definitiva a tre anni e undici mesi di reclusione per favoreggiamento alla prostituzione e peculato nei processi Ruby bis e Rimborsopoli. La grazia era stata motivata da ragioni umanitarie, fondate sulla necessità di assistere un minore con gravi condizioni di salute, bisognoso di cure specialistiche all'estero. Nell'istanza il minore veniva rappresentato come abbandonato alla nascita, circostanza che avrebbe giustificato la necessità di un'assistenza continuativa incompatibile con il regime di affidamento ai servizi sociali cui la Minetti era sottoposta.
Le successive inchieste giornalistiche hanno sollevato dubbi sulla veridicità di alcuni elementi, in particolare sulla circostanza che il bambino fosse stato presentato come abbandonato mentre dagli atti del Tribunale di Maldonado emergerebbe un quadro fattuale diverso, con genitori biologici identificati e una causa per la separazione definitiva e perdita della patria potestà conclusasi solo nel febbraio 2023. Con nota del 27 aprile 2026, il Quirinale ha chiesto al Ministero della Giustizia di acquisire con cortese urgenza informazioni sulla fondatezza delle notizie di stampa relative alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza.
Il parere della Procura Generale: il fondamento della grazia
Per comprendere la delicatezza della situazione è indispensabile esaminare il parere della Procura Generale di Milano che costituì la base documentale su cui il Presidente della Repubblica fondò la propria decisione. Il documento, datato 9 gennaio 2026 e firmato dal Sostituto Procuratore Generale dott. Gaetano Brusa, esprimeva parere favorevole all'istanza di grazia con una motivazione articolata su più profili. Il parere rilevava innanzitutto che a fondamento del beneficio richiesto l'interessata deduceva la risalenza nel tempo dei reati commessi, la giovane età in cui era stata coinvolta in dette vicende delittuose e lo stile di vita successivo al reato che l'aveva vista impegnata costantemente in attività a carattere umanitario con la costituzione di un nucleo famigliare e l'adozione di un minore con problemi di salute che necessitava di attenzioni e cure significative.
Il parere sottolineava che i dati documentali dell'interessata trovavano riscontro nella documentazione offerta in produzione ed erano indicativi di una radicale presa di distanza dal passato deviante e di una seria e concreta volontà di riscatto sociale, in segno di positiva rielaborazione di quanto i valori della convivenza civile erano stati alterati e travisati nel contesto ambientale della convivenza che essa aveva avuto con Berlusconi e con altri soggetti, contesto nel quale i protagonisti erano personalità di potere e di rilevanza pubblica. Il parere proseguiva considerando che il predetto contesto rendeva facili prede giovani personalità e che la regolarità della condotta tenuta dalla Minetti nel corso degli anni successivi confermava come la spinta criminale abbia avuto origine in condizionamenti esterni, ormai esauriti e dai quali la condannata aveva dimostrato di essere ad oggi persona impermeabile.
L'istruttoria, come ha dichiarato il Procuratore generale Francesco Brusa, era arrivata dal Ministero a fine 2025 e sulla base di quanto richiesto il quadro appariva completo senza dati anomali. L'acquisizione documentale era avvenuta attraverso i riscontri sanitari dei Carabinieri. La Procura aveva costruito circa cinquanta cartelle di istruttoria nelle quali emergeva anche un radicale cambiamento di vita della Minetti. Nessuno degli elementi negativi presentati successivamente in articoli di stampa constava agli atti della procedura, come ha precisato il Ministero della Giustizia.
Il riparto di competenze: dove si colloca la responsabilità dell'accertamento
La questione della revocabilità non può essere affrontata senza prima chiarire il riparto di competenze tra il Capo dello Stato e il Ministro Guardasigilli nel procedimento di grazia. Sul punto è fondamentale richiamare la sentenza numero 200 del 2006 della Corte Costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi nei confronti del Ministro Roberto Castelli in relazione al caso Bompressi. La Corte affermò con chiarezza che la grazia è potestà decisionale esclusiva del Capo dello Stato, quale organo super partes rappresentante dell'unità nazionale, chiamato ad apprezzare in modo imparziale la sussistenza dei presupposti umanitari che giustificano l'adozione del provvedimento di clemenza. Il Ministro della Giustizia detiene la competenza sull'istruttoria, ma non dispone di alcun potere di veto. La controfirma ministeriale sul decreto di grazia costituisce l'atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell'istruttoria e del procedimento seguito.
Questa ricostruzione è decisiva per comprendere dove si colloca la responsabilità della verifica degli elementi di fatto posti a fondamento della grazia. Come ha precisato il Quirinale nella nota del 27 aprile, il Presidente della Repubblica non dispone di autonomi strumenti di indagine per accertare i fatti che vengono prospettati e fonda la propria decisione sui documenti che gli vengono sottoposti. La responsabilità dell'istruttoria, dunque, ricade interamente sul Ministero della Giustizia e sulla Procura Generale competente. Se l'istruttoria si è basata su rappresentazioni non veritiere, il vizio genetico dell'atto di grazia origina in quella fase procedimentale, non nella determinazione presidenziale che su quegli elementi si è fondata.
La seconda istruttoria: verifiche a tutto campo
Sul primo piano, quello dei fatti, la Procura Generale di Milano guidata dalla dottoressa Francesca Nanni ha attivato una seconda istruttoria con accertamenti attraverso l'Interpol e ha annunciato il possibile ricorso a rogatorie internazionali verso Uruguay e Stati Uniti. Il Sostituto Procuratore Generale Gaetano Brusa, che aveva firmato il parere favorevole del 9 gennaio, ha dichiarato pubblicamente che i fatti emersi dalla stampa sono gravissimi ma devono essere verificati, e solo al termine di questo percorso istruttorio la Procura Generale esprimerà un nuovo parere al Ministero della Giustizia, che a sua volta ne riferirà al Presidente della Repubblica. Brusa ha affermato che è la prima volta in quarant'anni di lavoro che gli accade una cosa del genere e che non gli va di pensare di essere stato preso in giro, né vuole sentirsi dire che ha fatto indagini lacunose. Ha precisato di essere pronto a cambiare il proprio parere dall'oggi al domani se emergessero elementi contrari a quelli fin qui raccolti, ma ha sottolineato che gli atti sui quali ha dato il proprio parere costituivano un fascicolo completo, che ha agito come ha fatto centinaia di volte e non crede di aver sbagliato.
La Procura Generale sta effettuando verifiche sull'adozione e sugli ultimi anni di vita dell'ex consigliera regionale, compresa la supposta presenza in Spagna per delle feste. I Carabinieri delegati dalla Procura Generale sentiranno i due medici specialisti, uno del San Raffaele e uno dell'ospedale di Padova, interpellati da Nicole Minetti per un parere sulla situazione di salute del figlio adottato, una circostanza indicata nella richiesta di grazia. Dopo che i due ospedali hanno fatto sapere che dai loro database non risultava alcun riferimento al bimbo, gli avvocati hanno spiegato che si era trattato di consulti medici privati di cui hanno depositato anche ampia documentazione. Brusa sta valutando anche di disporre una eventuale consulenza medica.
Gli accertamenti riguardano altresì eventuali procedimenti penali in corso all'estero a carico di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. Dai primi accertamenti effettuati nei mesi scorsi dalla Procura Generale, Minetti non risultava indagata. Qualora l'istanza di grazia si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, saranno trasmessi gli atti alla Procura ordinaria per l'apertura di una indagine penale.
Il dato storico: la grazia nell'evoluzione costituzionale
Prima di affrontare il tema della revocabilità, è importante collocare la questione nel contesto storico dell'esercizio del potere di grazia in Italia. I dati pubblicati sul sito del Quirinale mostrano che le grazie presidenziali sono drasticamente diminuite negli ultimi decenni. Nei primi cinquant'anni di Repubblica la grazia aveva interessato oltre quarantaduemila persone, mentre dopo la Presidenza Ciampi il riconoscimento delle domande è crollato. Questo dato non è casuale: la sentenza numero 200 del 2006 della Corte Costituzionale, nel momento in cui ha chiarito la titolarità presidenziale esclusiva del potere, ha anche imposto un procedimento più rigoroso e ha sottolineato la natura eccezionale dell'istituto, riservato a ragioni umanitarie straordinarie.
L'evoluzione storica riflette un uso sempre più parsimonioso e attento del potere di clemenza, in linea con una concezione moderna della grazia come extrema ratio destinata a situazioni davvero eccezionali. Ed è proprio per questo che l'eventuale accertamento di false rappresentazioni poste a fondamento di una grazia assumerebbe una gravità particolare, minando la credibilità e la dignità di un istituto così delicato e sempre meno utilizzato proprio per preservarne l'eccezionalità.
La disciplina normativa della revoca: il codice e i suoi limiti
L'articolo 674 del codice di procedura penale prevede espressamente la revoca della grazia condizionata, disponendo che la revoca della grazia condizionata sia disposta dal giudice dell'esecuzione quando il beneficiario non rispetta le condizioni imposte o commette un nuovo delitto non colposo entro cinque anni dal decreto presidenziale, dieci anni nel caso di grazia riguardante la pena dell'ergastolo. In questi casi la revoca opera di diritto ed è dichiarata dal giudice dell'esecuzione. Generalmente nei decreti di grazia o di commutazione della pena è inserita la condizione risolutiva della revoca dell'atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro i termini indicati.
Ma questa previsione normativa riguarda ipotesi tipizzate di inadempimento delle condizioni o di commissione di nuovo reato, non copre il caso di grazia viziata da errore sui presupposti di fatto dovuto a false rappresentazioni nell'istanza. Il caso Minetti non rientra in questa fattispecie: non si tratta di violazione di condizioni apposte alla grazia né di commissione di nuovo reato, ma della contestazione circa la veridicità degli elementi rappresentati nell'istanza di grazia, sui quali si è fondata la valutazione dei presupposti umanitari. Il codice di procedura penale non prevede espressamente la revoca della grazia per vizi genetici dell'istruttoria.
I precedenti: tra automatismi e casi radicalmente diversi
I precedenti giurisprudenziali sulla revoca della grazia sono quasi inesistenti, ma esiste un caso significativo: quello di Graziano Mesina, il bandito sardo graziato da Carlo Azeglio Ciampi nel 2004 e poi condannato nel 2016 a trenta anni di reclusione dal Tribunale di Cagliari con conseguente revoca della grazia. Mesina era stato arrestato in un maxi blitz nel giugno 2013 con altri ventiquattro complici, accusato di essere a capo di un'organizzazione finalizzata al traffico di droga. Il Pubblico Ministero aveva chiesto ventisei anni e la revoca della grazia concessa da Ciampi. Il Tribunale lo ha condannato a trenta anni revocando contestualmente il provvedimento di clemenza. Questo precedente rientra perfettamente nella fattispecie normativa dell'articolo 674 del codice di procedura penale: Mesina aveva commesso un nuovo delitto grave dopo aver ottenuto la grazia, ricadendo nel crimine entro il periodo di osservazione. La revoca operava di diritto per violazione della condizione risolutiva apposta al decreto di grazia.
È stato evocato anche un precedente del 2014, in cui il Presidente Napolitano avrebbe concesso una grazia per poi revocarla dopo circa un mese perché la sentenza di condanna non era definitiva. Quel caso, se confermato, sarebbe radicalmente diverso: la grazia concessa su sentenza non definitiva sarebbe stata radicalmente nulla per difetto di un requisito processuale imprescindibile, giacché il potere di clemenza può incidere solo su condanne irrevocabili. La revoca avrebbe sanato un atto viziato ab origine nell'an, nella sua stessa ammissibilità giuridica. Nel caso Minetti la sentenza è definitiva, il potere di grazia è stato esercitato su un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, i presupposti formali erano tutti integrati.
Il vuoto normativo e il principio di autotutela
Di fronte a uno scenario normativo caratterizzato da un vuoto di disciplina, il ragionamento giuridico deve muovere dai principi costituzionali e dai principi generali dell'ordinamento. Diversi costituzionalisti hanno evocato, a proposito del caso Minetti, il principio giuridico generale in forza del quale se dovessero essere verificati dall'istruttoria presupposti infondati del beneficio si apre la possibilità di revocarlo con un apposito atto. Il professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma Tre, ha precisato che in linea di principio non è prevista la revoca della grazia, ma trattandosi di un provvedimento eccezionale va comunque valutata la sussistenza dei presupposti e tutta la situazione generale. Va capito bene se la grazia sia stata concessa su presupposti erronei e se quindi a quel punto diventa revocabile o modificabile. È un principio generale del diritto quello dell'atto uguale e contrario: non si può mai escludere che ci sia spazio per far venire meno una grazia se si scopre che era stata concessa sulla base di presupposti non sussistenti o non conferenti.
La soluzione giuridicamente più rigorosa passa attraverso il riconoscimento di un potere di autotutela in capo al Presidente della Repubblica. Questo potere, implicito in ogni autorità che adotti atti giuridici, consente di rimuovere i propri atti viziati ed è principio generale dell'ordinamento che trova applicazione anche per atti di rilevanza costituzionale quando siano inficiati da vizi che ne compromettano la legittimità. La revoca, se disposta, dovrebbe seguire le medesime forme e garanzie previste per la concessione: una nuova istruttoria del Ministero finalizzata ad accertare rigorosamente la falsità degli elementi rappresentati, la trasmissione degli esiti al Presidente della Repubblica, il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa del beneficiario. Quest'ultimo aspetto è di assoluta centralità.
Il beneficiario della grazia non può essere privato di un provvedimento di clemenza già concesso senza poter esercitare il proprio diritto di difesa. Le garanzie costituzionali del giusto procedimento impongono che, prima di qualsiasi decisione di revoca, alla persona interessata sia data la possibilità di essere ascoltata e di fornire i propri chiarimenti sulle contestazioni mosse. Solo al termine di questo procedimento, se gli accertamenti dovessero confermare la falsità delle rappresentazioni, il Presidente della Repubblica potrebbe valutare se emanare un decreto motivato di revoca, con controfirma ministeriale. Non si tratterebbe di un atto automatico, ma di una decisione discrezionale che richiede un'attenta ponderazione di tutti gli interessi costituzionali coinvolti, comprese le condizioni del minore che la grazia intendeva tutelare.
L'alternativa della rinuncia: una soluzione meno traumatica
Accanto alla prospettiva della revoca presidenziale, l'ordinamento conosce anche l'istituto della rinuncia da parte del beneficiario. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la rinuncia all'amnistia, e per estensione a ogni provvedimento di clemenza, deve essere riferita ad ogni singolo provvedimento e deve consistere in una dichiarazione espressa, non equivoca, proveniente dal soggetto legittimato. Nel caso Minetti, qualora emergessero elementi che confermassero la falsità delle rappresentazioni, la beneficiaria potrebbe valutare di rinunciare spontaneamente alla grazia, soluzione che eviterebbe il percorso della revoca presidenziale con tutte le sue complessità procedimentali e istituzionali. La rinuncia avrebbe effetto liberatorio per tutti i soggetti coinvolti, chiudendo la vicenda sul piano giuridico senza necessità di un atto formale di revoca e senza aprire le delicate questioni costituzionali connesse.
Revoca o nullità: la qualificazione giuridica dell'atto viziato
Una questione centrale attiene alla qualificazione giuridica dell'eventuale vizio che inficerebbe la grazia concessa sulla base di elementi falsamente rappresentati. Alcuni hanno sostenuto che si tratterebbe di nullità, con conseguente inesistenza degli effetti dell'atto sin dall'origine. Altri hanno ritenuto preferibile la tesi dell'annullabilità, che richiederebbe un atto formale di revoca da parte del Presidente della Repubblica. Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha precisato che giuridicamente, qualora arrivasse un parere nuovo e negativo da parte della Procura Generale di Milano dopo i nuovi accertamenti in corso, si tratterebbe forse più di un procedimento amministrativo nullo per mancanza dei presupposti, più che di un provvedimento di revoca.
Il costituzionalista Stefano Ceccanti, ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma, ha spiegato che non ci sono precedenti di una revoca della grazia perché basata su presupposti infondati e non c'è una normativa espressa. Per questo bisogna ricorrere a principi generali e dunque piuttosto vaghi: un atto basato su fondamenti erronei è un atto nullo. Entrando nel dettaglio di come potrebbe prendere forma un eventuale annullamento della clemenza per Minetti, Ceccanti ritiene che possa reggere il principio di un atto uguale e contrario da parte di chi ha concesso la grazia.
Personalmente ritengo preferibile la seconda ricostruzione. La grazia è atto presidenziale di rilevanza costituzionale che incide su una sentenza penale irrevocabile. L'ordinamento non può tollerare incertezze sulla sua efficacia. Il decreto di grazia, una volta emanato, promulgato e pubblicato, produce immediatamente i suoi effetti giuridici. Solo un atto formale di segno contrario, adottato con le stesse forme e garanzie, può rimuoverlo dall'ordinamento. Una declaratoria giudiziale di nullità su un atto presidenziale di tale natura porrebbe delicatissimi problemi di rapporti tra poteri dello Stato e comprometterebbe la certezza del diritto.
Il percorso necessario: prima sciogliere i dubbi, poi valutare
In questo momento la Procura Generale di Milano deve completare gli accertamenti che presumibilmente richiederanno l'acquisizione di documentazione da autorità estere attraverso canali Interpol o, se necessario, mediante rogatorie internazionali verso Uruguay e Stati Uniti. Come ha dichiarato il Sostituto Procuratore Generale Brusa, se incontreranno ostacoli faranno un passo successivo per una rogatoria. Tra gli accertamenti ci sono anche quelli che riguardano il periodo in cui Minetti avrebbe soggiornato a Ibiza. Solo quando il quadro fattuale sarà completo, la Procura Generale formulerà un nuovo parere al Ministero della Giustizia, che a sua volta lo trasmetterà al Presidente della Repubblica. In quella fase si valuteranno le conseguenze giuridiche, compresa l'eventuale revoca o la possibilità di una rinuncia da parte della beneficiaria.
Il Ministero della Giustizia ha ricevuto dal Quirinale un'autorizzazione ampia a svolgere tutti gli accertamenti a trecentosessanta gradi. La Procura Generale andrà ad indagare i dati che prima non emergevano e li andrà a sviscerare con tutti gli strumenti a disposizione. La dottoressa Nanni ha chiarito che dopo le nuove verifiche la Procura è sempre tenuta a dare un parere e potrà evidentemente anche modificarlo, e anche il Ministero darà un parere e poi il Presidente deciderà. Sul fatto che nella prima istruttoria non siano stati fatti controlli all'estero, Nanni e Brusa hanno chiarito di aver agito sulla base della delega del Ministero che è una delega classica, attivata in casi simili.
Una riflessione finale tra certezza del diritto e legalità costituzionale
Come difensore che ha dedicato la propria attività professionale alla difesa dei diritti della persona, ritengo doveroso mantenere un approccio prudente e rispettoso delle garanzie costituzionali di fronte a vicende di tale complessità. La grazia è uno degli istituti più delicati del nostro ordinamento costituzionale, espressione di un potere che affonda le radici nella tradizione giuridica europea e che la Costituzione repubblicana ha voluto preservare affidandolo al Capo dello Stato. Il suo esercizio richiede equilibrio, ponderazione, verifica rigorosa dei presupposti. La sua eventuale revoca richiede ancora maggiore cautela, perché tocca principi fondamentali come la certezza del diritto e la tutela dell'affidamento del beneficiario.
Il Presidente della Repubblica ha agito correttamente nel richiedere verifiche urgenti non appena sono emersi dubbi sulla veridicità degli elementi rappresentati, dimostrando attenzione alla dignità dell'istituto e al principio di legalità. Il Ministero della Giustizia ha prontamente attivato la Procura Generale competente per gli accertamenti. La Procura Generale di Milano sta operando con la massima urgenza per fare chiarezza attraverso tutti gli strumenti istruttori disponibili, inclusa la cooperazione internazionale. Tutto questo testimonia il corretto funzionamento delle istituzioni repubblicane di fronte a una vicenda che solleva interrogativi inediti.
Ciò che questa vicenda mette in luce con evidenza è l'urgenza di un intervento legislativo che colmi il vuoto normativo sulla revoca della grazia per vizi genetici dell'istruttoria. Una disciplina espressa che preveda i casi, le forme, le garanzie procedimentali e gli effetti della revoca appare oggi indifferibile. Solo così si potrà garantire la certezza del diritto e la tutela di tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti: la funzione di clemenza presidenziale, la legalità dell'azione amministrativa e i diritti fondamentali del beneficiario. Fino ad allora, la prudenza, il rigore nell'accertamento dei fatti e il rispetto scrupoloso dei principi costituzionali devono guidare ogni decisione. Perché la grazia è misura di civiltà giuridica, e la sua eventuale revoca non può che essere espressione della medesima civiltà, fondata sul diritto e sulle garanzie.
Erik Stefano Carlo BODDA è avvocato del foro di Torino, già iscritto nei fori di Madrid e Parigi ed abilitato alle difese avanti le Giurisdizioni Superiori.
Ha conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della LUISS e ha operato in Europa, Africa, America latina e MediOriente. È fondatore dello studio legale BODDA & PARTNERS con sedi in Italia e all'estero.
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