Egli aveva quindi domandato alla Corte, per il solo delitto di favoreggiamento, di sostituire il censurato trattamento sanzionatorio con una pena più lieve, individuata nella reclusione "fino a sei anni" o, in subordine, di introdurre un'attenuante per i casi di lieve entità. Il giudice delle leggi ha rimarcato la posizione della giurisprudenza di legittimità, che ha rinvenuto nelle condotte di cui si tratta un'attitudine concretamente lesiva dei beni protetti dall'ordinamento attraverso l'incriminazione del favoreggiamento della prostituzione, strumentale, come già sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, all'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità della persona che, in una condizione di vulnerabilità, cade nel vortice della prostituzione.
Ciò posto, la sentenza ha rilevato che le condotte che oggettivamente agevolino il compimento dello scambio sessuale a pagamento si inscrivono nel quadro di politica criminale perseguito dal legislatore, rendendo esercizio di discrezionalità lo stabilire se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale, anche nel confronto tra le fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione. Per altro verso, la latitudine della pena indicata dalla legge ben consente al giudice di infliggere in concreto una sanzione proporzionata alla gravità della violazione commessa. Non vi è necessità nemmeno, secondo la Corte, di introdurre, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, l'apposita attenuante della lieve entità.
L'ordinamento, infatti, mette già a disposizione del giudice penale altri strumenti, rimessi alla sua libera valutazione, che gli consentono di attenuare il trattamento sanzionatorio (come l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'articolo 62-bis del codice penale), ed anche di ritenere che, in rapporto alle specifiche circostanze, secondo la proiezione "in concreto" del principio di offensività, la condotta in esame si riveli priva di ogni potenzialità lesiva.








