Accertamento induttivo: la Cass. 1974/2026 impone il riconoscimento dei costi presunti, alla luce dei principi affermati dalla Corte cost. 10/2023


La determinazione del reddito imponibile mediante accertamento presuntivo costituisce da sempre uno dei terreni più delicati del diritto tributario, poiché pone in tensione le esigenze di contrasto all'evasione fiscale con il rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva. In tale ambito, uno dei nodi più controversi ha riguardato la deducibilità dei costi inerenti a fronte di ricavi accertati in via induttiva, soprattutto quando questi ultimi vengano ricostruiti sulla base di presunzioni semplici.

Per lungo tempo, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso un trattamento differenziato tra accertamento induttivo "puro" e accertamento analitico-induttivo, riconoscendo solo nel primo caso la possibilità di dedurre costi in via forfettaria. Tale assetto è stato però radicalmente rimesso in discussione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, che ha censurato l'irragionevolezza di un sistema idoneo a colpire il contribuente su un reddito meramente lordo, sganciato da ogni effettiva correlazione tra prelievo e ricchezza realmente prodotta.

Su questa linea si colloca la recente Cass. civ., sez. trib., 29 gennaio 2026, n. 1974, che recepisce e consolida l'indirizzo inaugurato dal Giudice delle leggi, offrendo spunti di grande rilevanza sistematica e processuale.

L'evoluzione giurisprudenziale: dal dualismo degli accertamenti al principio unitario

La questione della deducibilità dei costi nell'ambito degli accertamenti presuntivi è stata oggetto di una progressiva evoluzione giurisprudenziale, culminata con la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023.

La Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittimo un sistema che, a fronte di ricavi accertati presuntivamente, impedisse la deduzione — anche solo forfettaria — dei costi nell'accertamento analitico-induttivo, pur ammettendola pacificamente nell'accertamento induttivo "puro". Una simile distinzione, fondata non sulla sostanza del metodo ricostruttivo ma su una sua classificazione formale, è stata giudicata irragionevole e lesiva del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

Sulla scorta di tale intervento, la Corte di cassazione ha progressivamente abbandonato il tradizionale dualismo, fino ad affermare un principio unitario destinato a valere per ogni forma di accertamento fondato su presunzioni. In particolare, con la sentenza Cass. 16 giugno 2025, n. 16168, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva».

L'ordinanza n. 1974/2026 si inserisce in questo solco, ribadendo che non è più consentito tassare i maggiori ricavi presunti al lordo dei costi, imponendo all'Amministrazione finanziaria — e, in caso di inerzia, al giudice — di procedere alla loro determinazione, anche in via induttiva o forfettaria.

Il caso deciso e le ricadute sull'onere della prova

Nel caso esaminato dalla Cassazione, l'Ufficio aveva azzerato integralmente i costi con riferimento a due annualità: per il 2007 aveva applicato un accertamento induttivo "puro" ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973; per il 2008 aveva invece fatto ricorso all'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del medesimo decreto. La decisione impugnata aveva ritenuto legittima tale impostazione, ammettendo la tassazione dei ricavi presunti senza alcuna considerazione dei costi inerenti.

La Corte di cassazione ha censurato tale approccio, giudicandolo incompatibile con l'orientamento ormai consolidato successivo alla pronuncia della Corte costituzionale. L'azzeramento dei costi, in assenza di una puntuale dimostrazione della loro inesistenza o non inerenza, si risolve infatti in una violazione diretta del principio di capacità contributiva, trasformando l'accertamento presuntivo in una forma di imposizione punitiva.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte valorizza le implicazioni in tema di onere della prova. Se, infatti, l'Amministrazione è tenuta a riconoscere costi anche in mancanza di documentazione, attraverso una determinazione forfettaria, a fortiori non può disconoscere i costi emergenti dalle scritture contabili con una contestazione meramente generica e apodittica. In assenza di rilievi specifici circa la loro inesistenza, non inerenza o non competenza, il disconoscimento si pone fuori dal perimetro della legittimità.

Ne deriva un rafforzamento significativo della posizione del contribuente, il quale non può essere gravato di un onere probatorio "impossibile" a fronte di un accertamento che, per sua natura, si fonda su presunzioni.

Conclusioni

L'ordinanza Cass. civ., sez. trib., n. 1974/2026 rappresenta un ulteriore tassello nel processo di riconduzione dell'accertamento presuntivo entro i confini costituzionali della capacità contributiva. Il principio per cui i costi devono essere sempre riconosciuti — anche in via presuntiva — a fronte di maggiori ricavi accertati induttivamente segna il definitivo superamento di una concezione meramente formale dell'imposizione.

L'accertamento tributario, anche quando fondato su presunzioni, non può prescindere da una ricostruzione ragionevole del reddito netto, pena la trasformazione della presunzione in arbitrio. In questa prospettiva, il ruolo del giudice assume un rilievo centrale, dovendo egli supplire all'inerzia dell'Amministrazione nella determinazione dei costi e garantire un'imposizione coerente con i principi costituzionali.

La pronuncia in commento offre dunque non solo una tutela rafforzata per il contribuente, ma anche una chiave di lettura sistematica destinata a incidere stabilmente sulla prassi degli accertamenti induttivi, imponendo all'Amministrazione finanziaria un più elevato standard di correttezza e razionalità nell'esercizio del potere impositivo.


Avv. Lucio Scotti


Foro di Taranto

Studio Legale Scotti

Email: lucioscotti@gmail.com


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