La seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione in una recente sentenza (Sent. n. 17619/2007) ha osservato che “tenuti a contribuire alle spese comuni, anche dopo l'entrata in vigore della legge sul c.d. equo canone, sono esclusivamente i proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, pur se locate, salvo il diritto ad essere rimborsati (in parte) dai conduttori. Tra questi ultimi e il condominio, pertanto, non si instaura alcun rapporto che legittimi l'esercizio di azioni dirette verso gli uni da parte dell'altro”. I giudici di legittimità, contrariamente a quanto osservato nel caso di specie dalla Corte di Appello, hanno anche precisato che di nessun rilievo è la circostanza che in passato il conduttore abbia “provveduto personalmente al pagamento delle somme dovute al condominio (...). La circostanza è ininfluente poiché l'assunto dell'estensione degli obblighi dei condomini a coloro che si siano comportati tali, senza tuttavia averne la qualità, è ormai univocamente disatteso dalla giurisprudenza di legittimità”.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Contributi volontari INPS 2026: quanto bisogna pagare per non perdere anni di pensione
- Concordato in continuità: la Corte d'Appello di Bari revoca l'omologa forzosa
- Manomissione braccialetto elettronico, misure cautelari aggravate
- Divisione ereditaria, la villa non è divisibile: il tribunale la assegna al coerede con la quota maggiore
- Affitti a canone concordato, obblighi delle associazioni

