Le Sezioni Unite della Cassazione (5035/2002) hanno stabilito che la legittimazione passiva va riconosciuta in capo all'effettivo proprietario dell'immobile e non a chi appare tale
Le Sezioni Unite della Cassazione, intervenendo ancora una volta in materia condominiale, con sentenza n. 5035/2002, hanno stabilito che, in caso di azioni giudiziarie promosse dall'amministratore di un Condominio per il recupero di somme nei confronti dei condomini, la legittimazione passiva va riconosciuta in capo all'effettivo proprietario dell'immobile e non a chi appare tale.
Pertanto, in tutte quelle ipotesi in cui l'Amministrazione intenda adire l'Autorità Giudiziaria per il recupero di somme dovute al condominio, sarà necessario accertare che il chiamato a rispondere dell'obbligazione, sia il legittimo proprietario e non il semplice conduttore.
I Giudici osservano che spesso nella realtà pratica si tende a confondere la figura del locatore e con quella del conduttore poiché quest'ultimo, ai sensi dell'art. 10 della L. 392/1978, è legittimato a partecipare (in alcuni casi anche con diritto di voto) alle assemblee condominiali.
Tale legittimazione, però, non comporta l'attribuzione, in capo allo stesso, della titolarità del bene condominiale.

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