Per la Cassazione 642/2002, i lastrici solari, anche se in uso esclusivo di uno dei condomini, hanno la funzione di copertura del fabbricato e l'obbligo di provvedere a eventuali riparazioni (che non siano dipese da tale condomino) grava su tutti
I lastrici solari, anche se in uso esclusivo di uno dei condomini, hanno la funzione di copertura del fabbricato e l'obbligo di provvedere a eventuali riparazioni (che non siano dipese da tale condomino) grava su tutti.

La relativa spesa deve essere ripartita sulla base di quanto stabilito dall'art. 1126 del codice civile (ossia 1/3 a carico di chi ha l'uso esclusivo e 2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno).

In merito è intervenuta la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 642 del 17 gennaio 2003) precisando che il condominio, quale custode ex art. 2051 c.c. - in persona dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare.

A tal fine, spiega la Corte, i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.


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